LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 9
(prima modificato comma 1 da art. 37 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, poi sostituito articolo da art. 9 L.R. 6 marzo 2017, n. 2)
Tutela della fauna ittica
1.
L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive e per la tutela delle specie di interesse storico culturale.
2.
La Giunta regionale, sentita la Commissione ittica regionale, può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per la pesca a pagamento, nonché le specie ittiche che, nel tempo, hanno dimostrato carattere generale di non invasività e che non determinano un'alterazione della comunità ittica presente, tenendo conto anche della continuità dei corpi idrici e fatte salve le forme di tutela di cui all'
articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2006 ed il divieto di cui all'
articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2005.
3.
L'allevamento di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è consentito secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
4.
La Regione può autorizzare l'immissione o la cattura di specie ittiche mediante interventi organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo. I risultati dei campionamenti e delle catture devono pervenire alla Regione, che li utilizza per le finalità connesse all'aggiornamento della Carta ittica regionale di cui all'articolo 4.
5.
Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla provincia di competenza o alla Città metropolitana di Bologna.
6.
Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell'invaso alla Regione e devono svolgersi con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico ovvero a favorirne il recupero ed il successivo trasferimento, fatte salve le esigenze connesse alla sicurezza idraulica. Per tali attività il consorzio di bonifica o la società di gestione dell'invaso può avvalersi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 7.