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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 13

NORME PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE NEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 233 dell' 8 novembre 2012

Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione Emilia-Romagna svolge funzioni di indirizzo, di supporto, di coordinamento e di sostegno finanziario agli enti nell'ambito della prevenzione degli eventi avversi e della gestione diretta dei sinistri.
2. In particolare la Regione, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7:
a) svolge l'attività consultiva a favore degli enti, nei casi previsti all'articolo 2, comma 2, lettera b), attraverso l'istituzione del nucleo regionale di valutazione di cui all'articolo 4;
b) cura la formazione del personale degli enti operante nel settore della gestione del rischio;
c) esercita le funzioni ispettive mediante il nucleo regionale di valutazione;
d) garantisce la copertura assicurativa regionale per il risarcimento dei danni di rilevante entità, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera c);
e) svolge l'attività di monitoraggio di fenomeni pertinenti alla sicurezza dei pazienti, attraverso la ricognizione, l'organizzazione e l'elaborazione di informazioni pertinenti a rischio e sicurezza.

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