Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 13

NORME PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE NEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 233 dell' 8 novembre 2012

Art. 2
Ambito di applicazione e interventi regionali
1. La disciplina di cui alla presente legge si applica alle richieste di risarcimento formulate nei confronti di tutti gli enti per danni inerenti l'attività sanitaria a essi ascrivibili.
2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di intervento, in riferimento alla consistenza economica delle richieste di risarcimento, sono fissati i seguenti criteri:
a) gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti di cui al comma 1, in caso di loro responsabilità, per richieste con importi inferiori o uguali a 100 mila euro;
b) la Regione e gli enti, con le modalità di cui agli articoli seguenti, collaborano nella gestione dei sinistri per i risarcimenti di importi superiori a 100 mila euro e inferiori o uguali a 1 milione e 500 mila euro; gli enti provvedono alla liquidazione dei risarcimenti mediante il fondo regionale di cui all'articolo 6;
c) per far fronte ai risarcimenti per importi superiori a 1 milione e 500 mila euro, la Regione stipula apposita assicurazione a favore degli enti per tutto il territorio regionale.

Espandi Indice