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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 13

NORME PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE NEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 28

L.R. 23 dicembre 2016, n. 25

Art. 7

(aggiunto comma 3 bis. e sostituito comma 4 da art. 30 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25)

Norme transitorie e finali. Abrogazioni
1. La Giunta regionale, sulla base di un programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti, adotta le prime misure attuative idonee all'avvio del nuovo sistema di copertura dei sinistri.
2. In via sperimentale la presente legge si applica alle richieste di risarcimento rivolte a uno o più enti, individuati con provvedimento della Giunta regionale, che stabilisce, altresì, la data di inizio e il periodo di durata della sperimentazione. Gli enti individuati sono da tale data esonerati dall'obbligo di assicurazione previsto dall'articolo 32 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).
3. Al termine del periodo di sperimentazione, la Giunta individua con proprio provvedimento le modalità operative per l'estensione del sistema a tutto il territorio regionale, valutando, altresì, gli eventuali adeguamenti dell'ambito di applicazione della presente legge.
3 bis. Al fine di garantire le finalità di cui all'articolo 1, in alternativa alla copertura assicurativa per il rischio derivante da responsabilità civile verso terzi, la Giunta regionale, previa richiesta del soggetto interessato, può ammettere alla gestione diretta dei sinistri in sanità nuovi e ulteriori enti parti integranti del Servizio sanitario regionale.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'articolo 32 della legge regionale n. 50 del 1994 è abrogato.

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