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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15

NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 285 del 21 dicembre 2012

Art. 16
Determinazione dell'imposta
1. L'imposta è determinata tenendo conto del peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) e del livello delle emissioni sonore dell'aeromobile, accertate all'atto dell'immatricolazione dell'aeromobile, previste dall'annesso 16 volume I della Convenzione civile internazionale ICAO, nelle seguenti misure:
a) classe 1: euro 0,62 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 0,82 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli 2, 3, 4 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO;
b) classe 2: euro 0,46 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 0,60 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO;
c) classe 3: euro 0,16 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed euro 0,20 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 3 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO.
2. Per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 3 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo, differenza tra valore limite e valore di certificazione dell'aeromobile, maggiore o uguale a 5 EPNdB, l'imposta è determinata nella misura fissata per la classe 3, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, con la riduzione del 25 per cento.
3. Per gli aeromobili con certificazione acustica che raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 4 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO, l'imposta è determinata nella misura fissata per la classe 3, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, con la riduzione del 50 per cento.

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