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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15

NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 285 del 21 dicembre 2012

Art. 8
Sanzioni per omessa annotazione al PRA
1. Qualora non si provveda ad annotare presso il PRA la proprietà del veicolo, la radiazione o la perdita di possesso del veicolo, la struttura regionale competente contesterà la violazione una sola volta, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997 Sito esterno, e applicherà la sanzione pari al 30 per cento della tassa prevista per il veicolo e dovuta per l'anno d'imposta a cui si riferisce la contestazione.
2. Nel caso in cui la tassa sia stata iscritta a ruolo, unitamente a sanzioni e interessi, rimane dovuta la sanzione amministrativa applicata per la prima annualità contestata.
3. Per le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 non si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 Sito esterno.

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