LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 285 del 21 dicembre 2012
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 19
Estinzione dei crediti tributari di modesta entità
1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
, per i crediti tributari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
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2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 20
Disposizioni transitorie
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, per il primo quadrimestre del 2013 costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la registrazione della fattura o della procura a vendere negli elenchi quadrimestrali di esenzione relativi ai veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi.
2. Le disposizioni contenute nel Titolo III si applicano dal 1° aprile 2013.
Art. 21
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge regionale n. 1 del 1971.
Art. 22
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.