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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15

NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 20

(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 29 marzo 2013, n. 2 , poi sostituito comma 2 da art. 49 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28)

Disposizioni transitorie
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, per il primo quadrimestre del 2013 costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la registrazione della fattura o della procura a vendere negli elenchi quadrimestrali di esenzione relativi ai veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi.
2. Le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale.

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