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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 6

(aggiunti commi 9 bis e 9 ter da art. 18 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 e modificato comma 10 da art. 19 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 , poi sostituito comma 9 bis da art.12 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19, infine sostituito comma 10 da art. 11 L.R. 28 luglio 2022, n. 9)

Tassa automobilistica
1. Le norme statali e regionali vigenti che regolano la tassa automobilistica continuano ad applicarsi per quanto non espressamente disposto dal presente articolo.
2. In sede di prima immatricolazione del veicolo si presume obbligato al pagamento della tassa automobilistica il soggetto intestatario della carta di circolazione. La medesima disposizione opera nel caso di omessa trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) dell'atto di proprietà a seguito di prima immatricolazione del veicolo oppure a seguito di rivendita.
3. Ai fini della determinazione dell'importo delle tasse automobilistiche si deve tenere conto dei dati riportati sulla carta di circolazione alla data del primo giorno utile per il pagamento.
4. Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.
5. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'articolo 6, commi 22-bis, 22-ter e 22-quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)), gli autoveicoli per trasporto di cose aventi massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.
6. Fermi restando gli obblighi previsti dall' articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada), ai fini dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale occorre produrre alla struttura regionale competente idonea documentazione, avente data certa, attestante l'inesistenza del presupposto giudico per l'applicazione della tassa.
7. A far data dalla modifica apportata dall' articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 Sito esterno (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) all' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 Sito esterno (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 Sito esterno, al pagamento della tassa automobilistica regionale sono tenuti, in regime di solidarietà, coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dal PRA per i veicoli in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli.
8. In caso di cessione in blocco di contratti di locazione finanziaria a banche o a intermediari finanziari, ai sensi dell' articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), riguardanti veicoli iscritti nei pubblici registri, il cedente o il cessionario sono tenuti a comunicare alla Regione, entro sessanta giorni dal perfezionamento del contratto e comunque prima della notifica di un atto di recupero della tassa automobilistica regionale, l'elenco dei veicoli compresi nella cessione. La competenza territoriale alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche è in ogni caso determinata in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo presso il pubblico registro automobilistico. In caso di omessa comunicazione e comunque prima della notifica di un atto di recupero della tassa automobilistica regionale, resta a carico del cedente, a cui favore il veicolo è iscritto al PRA, l'obbligo tributario del pagamento della tassa automobilistica regionale.
9. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità in tema di regime speciale per i rivenditori di beni usati indicate dall' articolo 36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 Sito esterno (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 Sito esterno.
9 bis. A far data dal 1° gennaio 2021, con riferimento ai veicoli acquistati per la rivendita nei quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, l'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del comma 9, deve perfezionarsi entro il mese successivo alla chiusura dei quadrimestri di cui all'articolo 5, comma 44 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), affinché risultino anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al suddetto articolo 5, commi 44 e 45 del decreto legge n. 953 del 1982, e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dall’articolo 5, comma 47 del decreto legge n. 953 del 1982, e la Regione provvede a comunicare l'importo, complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre, al soggetto tenuto al pagamento, che provvede entro il mese di ricevimento dell’avviso per il pagamento del diritto fisso. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi dell'articolo 36, comma 10 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con effetto dalla data di acquisto della proprietà del veicolo. Con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.
9 ter. L'acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un'impresa autorizzata, o comunque abilitata al commercio di veicoli, senza le modalità previste dal secondo periodo del comma 9 non interrompe l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica.
10. I veicoli intestati presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), ai sensi dell’articolo 5, comma 32° del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), alla Regione ed all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nonché quelli utilizzati dai medesimi Enti, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 bis della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

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