LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15
NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 28 luglio 2022, n. 9Art. 15
(aggiunta lett. l bis) da art. 2 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)
(aggiunta lett. l bis) da art. 2 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)
Esenzioni dall'imposta
1.
Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:
a)
gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b)
gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del codice della navigazione;
c)
gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d)
gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e)
gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;
f)
gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g)
gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h)
gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;
i)
gli aeromobili con peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) non superiore a kg. 4.500;
l)
gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
l bis)
gli aeromobili che decollano o atterrano a propulsione elettrica.