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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 20

(prima modificato comma 2 da art. 2 L.R. 29 marzo 2013, n. 2 , poi sostituito comma 2 da art. 49 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28, poi modificato comma 2 da art. 33 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, infine modificato comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 5 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)

(prima modificato comma 2 da art. 2 L.R. 29 marzo 2013, n. 2 , poi sostituito comma 2 da art. 49 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28, poi modificato comma 2 da art. 33 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, infine modificato comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 5 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)

Disposizioni transitorie
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, per il primo quadrimestre del 2013 costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la registrazione della fattura o della procura a vendere negli elenchi quadrimestrali di esenzione relativi ai veicoli consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi.
2. Le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione dal 1° gennaio 2020.
2 bis. Per gli aeroporti interessati da un numero di movimenti annui inferiori a 10.000 calcolati sulla base dell'anno precedente le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale.

Note del Redattore:

La Corte Costituzione con sentenza n. 122 del 2019 , pubblicata nella G.U. del 22 maggio 2019, n. 21, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della presente legge, nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, «classificati di interesse storico o collezionistico», subordina anche l’esenzione fiscale dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» di cui all’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) all’iscrizione in uno dei registri previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal  relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell’Automobilclub storico italiano (ASI) o della Federazione motociclistica italiana (FMI).

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