LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 28 luglio 2022, n. 9(prima modificato comma 2 da art. 2 L.R. 29 marzo 2013, n. 2 , poi sostituito comma 2 da art. 49 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28, poi modificato comma 2 da art. 33 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, infine modificato comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 5 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)
(prima modificato comma 2 da art. 2 L.R. 29 marzo 2013, n. 2 , poi sostituito comma 2 da art. 49 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28, poi modificato comma 2 da art. 33 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, infine modificato comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 5 L.R. 27 giugno 2019, n. 8)
La Corte Costituzione con sentenza n. 122 del 2019 , pubblicata nella G.U. del 22 maggio 2019, n. 21, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della presente legge, nella parte in cui, nel riferirsi alla fattispecie degli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, «classificati di interesse storico o collezionistico», subordina anche l’esenzione fiscale dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» di cui all’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) all’iscrizione in uno dei registri previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anziché alla mera individuazione dei requisiti mediante determinazione dell’Automobilclub storico italiano (ASI) o della Federazione motociclistica italiana (FMI).