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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16

NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 28

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

Art. 8
Fondo regionale di rotazione per la ricostruzione delle UMI
1. E' istituito il fondo regionale di rotazione per la ricostruzione delle UMI, per concedere ai comuni interessati dal sisma anticipazioni senza interessi sui costi da essi sostenuti per la esecuzione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione da realizzare nelle UMI ai sensi dall'articolo 7, comma 9.
2. Le anticipazioni sono rimborsate al fondo stesso utilizzando le somme recuperate dai proprietari inadempienti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, primo periodo, ovvero le somme derivanti dalla alienazione degli immobili a seguito della loro acquisizione ai sensi del secondo periodo della medesima disposizione.
3. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate entro tre anni dalla loro erogazione, la regione, al fine di reintegrare il fondo di rotazione, trattiene la corrispondente somma dai fondi dei capitoli del bilancio regionale che prevedono a qualsiasi titolo trasferimenti ai comuni inadempienti.
4. Il fondo è finanziato con le risorse regionali stabilite annualmente dalla legge di bilancio.
5. La Giunta regionale provvede alla gestione del fondo e stabilisce i criteri di riparto tra i comuni delle risorse del fondo e le modalità di conferimento delle stesse.

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