Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 20/12/2013 | ||
2. | 21/12/2012 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 18/07/2014
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16
NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Programmazione delle opere pubbliche e degli interventi di recupero dei beni culturali
1. Sulla base del completo rilevamento delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati o distrutti dal sisma, effettuato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Commissario delegato, in collaborazione con i comuni interessati dal sisma e con la Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Giunta regionale, previa intesa con il medesimo Commissario, approva il programma degli interventi di ricostruzione, con il relativo piano finanziario delle risorse assegnate. Il programma è articolato in due sezioni:
a) interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione degli edifici pubblici, comprendenti gli edifici di proprietà della regione, degli enti locali, di enti derivati o partecipati da enti pubblici non economici e destinati a pubblici servizi, nonché delle infrastrutture pubbliche, puntuali o a rete, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
b) interventi di restauro e risanamento conservativo, con miglioramento sismico, del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici.
2. Nel caso delle chiese e delle altre opere parrocchiali dove si svolgono le attività di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), escluse le attività commerciali o a scopo di lucro, il rilevamento di cui al comma 1 è effettuato dal Commissario delegato in collaborazione con la Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna. Qualora le chiese e le altre opere parrocchiali dove si svolgono le medesime attività, siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 , il rilevamento è effettuato con la collaborazione oltre che della Conferenza Episcopale dell'Emilia-Romagna anche della Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
3. Ai fini del presente articolo sono equiparati ai beni culturali pubblici i beni culturali privati ad uso pubblico, quali gli archivi, le biblioteche, i musei. Per la rilevazione dei danni ai beni culturali privati gli enti di cui al comma 1 si avvalgono anche dei contributi informativi predisposti dai soggetti interessati e, in particolare, nel caso dei beni culturali di interesse religioso, di quelli degli enti ed istituzioni della Chiesa cattolica e di altre confessioni religiose cui gli stessi appartengono.
4. Ai fini del presente articolo le chiese e le altre opere parrocchiali relative alle attività di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 222 del 1985 , sono equiparate ai beni culturali pubblici qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 .
5. Il programma di cui al comma 1 definisce, per ciascun immobile, le principali caratteristiche progettuali dell'intervento necessario, con l'indicazione delle risorse pubbliche e private attivabili, dei tempi e delle fasi attuative previste e dei relativi soggetti attuatori.
6. Il programma di cui al comma 1 si attua attraverso piani annuali, predisposti dalla Giunta regionale nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite dal programma generale, ed approvati con ordinanza del Commissario delegato.
7. Nella formulazione dei piani annuali la Giunta regionale dovrà tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) la natura di edificio o infrastruttura di interesse strategico, indispensabile per la piena funzionalità dei servizi pubblici, alle persone o alle imprese, comprese le chiese e le altre opere parrocchiali relative alle attività di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 222 del 1985 , ovvero delle reti di comunicazione o per la mobilità;
b) la necessità degli interventi per eliminare situazioni di rischio su strade, piazze o altri luoghi aperti al pubblico ovvero su costruzioni adiacenti, e per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, in particolare nei centri storici colpiti dal sisma;
c) la disponibilità di uno studio di fattibilità degli interventi e della certificazione da parte del soggetto attuatore circa il completo finanziamento delle opere;
d) il cofinanziamento degli interventi, per almeno il 20 per cento dell'intero importo, da altri enti pubblici o dai privati interessati;
e) il valore artistico, architettonico, culturale, archeologico e testimoniale dell'edificio e lo specifico rischio di un grave deterioramento a causa del non tempestivo recupero;
f) la circostanza che gli edifici previsti nel programma di cui al comma 1 fanno parte di una UMI perimetrata ai sensi dell'articolo 7, ovvero il fatto che l'attuazione dei relativi interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione sono previsti quale contenuto essenziale del piano della ricostruzione predisposto e approvato ai sensi dell'articolo 12.
8. La Giunta regionale definisce, con apposito regolamento, le modalità di erogazione dei contributi previsti dal presente articolo e di rendicontazione finanziaria, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, la regione esercita il monitoraggio dell'esecuzione dei piani attuativi, sulla base della documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalità definite dal regolamento. La regione può richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a campione.
9. L'assegnazione dei contributi previsti dal presente articolo per interventi su immobili di proprietà di soggetti privati, è subordinata alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegni a favore del comune a garantire l'accessibilità ai visitatori, per una parte significativa dell'edificio e delle relative pertinenze. Per gli edifici che costituiscono beni culturali, alla stipula della convenzione partecipa la Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali. La convenzione stabilisce la durata del vincolo e regola il contenuto ed i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto dell'entità del contributo, della tipologia degli interventi e del valore storico-artistico dell'edificio. Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario.
10. Le previsioni di cui al comma 9 non trovano applicazione per le chiese e per le altre opere parrocchiali dove si svolgono le attività di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 222 del 1985 , in quanto opere di urbanizzazione secondaria.