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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato20/12/2013
2. Testo Originale21/12/2012

Data di pubblicazione della legge modificante : 18/07/2014

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16

NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 28

L.R. 18 luglio 2014, n. 17

Art. 4

(modificati commi 4 e 13, sostituito comma 6, aggiunto comma 6 bis. da art. 50 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28)

Interventi diretti per la ricostruzione dell'edilizia privata
1. Gli interventi diretti di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico di edifici o unità strutturali, danneggiati dagli eventi sismici e classificati con esito B (temporaneamente inagibili), C (parzialmente inagibili) o E0 (totalmente inagibili per danni significativi), ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 (Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione), come specificato dalle ordinanze del Commissario delegato, sono attuati attraverso la presentazione dello speciale titolo abilitativo previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 122 del 2012 Sito esterno.
2. A corredo della comunicazione di inizio lavori, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 122 del 2012 Sito esterno, il soggetto attuatore dell'intervento allega o autocertifica quanto necessario ad assicurare il rispetto delle prescrizioni della pianificazione territoriale ed urbanistica, della disciplina di settore ed in particolare della normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria e per l'efficienza energetica degli edifici. In caso di beni culturali, i lavori non possono comunque essere iniziati in carenza della preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno. Il soggetto attuatore dell'intervento, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvede a completare la documentazione allegata alla comunicazione di inizio lavori, comprensiva di ogni autorizzazione ed altro atto di assenso, comunque denominato, previsti dalla normativa vigente e non ancora acquisiti.
3. Per l'eventuale acquisizione di autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e di competenza di altre amministrazioni, lo Sportello unico per l'edilizia, su istanza del soggetto attuatore, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)).
4. Per gli interventi su immobili classificati con esito B (temporaneamente inagibili) e C (parzialmente inagibili), di cui al comma 1, non trova applicazione quanto disposto dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa 24 marzo 2008, n. 156. I soggetti interessati possono provvedere al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici attraverso le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)).
5. Gli interventi diretti di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, volti ad eliminare le cause di totale inagibilità di edifici o unità strutturali che abbiano subito danni gravi o gravissimi o che siano crollati a causa del sisma e che siano classificati E1, E2 o E3, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, come specificato dalle ordinanze del Commissario delegato, sono attuati previa acquisizione dei titoli abilitativi edilizi e delle autorizzazioni ed altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente.
6. Gli interventi di ricostruzione sono ammessi, oltre che per gli edifici crollati a causa del sisma e per quelli demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela della incolumità pubblica, per gli edifici che, a seguito di apposita perizia tecnica asseverata, risultano caratterizzati da uno stato di danno superiore al danno gravissimo e da una vulnerabilità media o alta (E3).
6 bis. Nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigente, il Comune può autorizzare la demolizione e la ricostruzione, anche in altro sedime, di edifici totalmente inagibili con esclusione di quelli caratterizzati da uno stato di danno superiore al gravissimo, combinato con una vulnerabilità media o alta, che non siano stati dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno), non siano stati vincolati dagli strumenti urbanistici per l'interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale e che, a giudizio del Comune stesso, non rivestano alcun valore funzionale, ambientale, paesaggistico, storico ed architettonico. In tali casi il contributo viene determinato sulla base dei parametri stabiliti per il livello operativo attribuito all'edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità.
7. Gli interventi di ricostruzione devono avvenire al di fuori delle fasce di rispetto stradale e dei corsi d'acqua, osservando le distanze minime tra edifici e dai confini e gli allineamenti, stabiliti dalla normativa o dalla pianificazione urbanistica, fatta salva la facoltà del soggetto interessato di procedere alla ricostruzione dell'edificio originario, nel rispetto della sagoma, del volume e del sedime originari, qualora l'applicazione di tali disposizioni comporti l'impossibilità di ricostruire l'edificio nelle sue precedenti caratteristiche.
8. Gli interventi edilizi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione devono essere progettati e realizzati in modo da risultare conformi alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008. Il relativo progetto esecutivo riguardante le strutture deve altresì rispettare i livelli di sicurezza stabiliti per gli immobili destinati ad attività produttive, dall'articolo 3, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 74 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 122 del 2012 Sito esterno e per i restanti immobili ammessi a contributo dalle ordinanze emanate dal Commissario delegato. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008, per gli edifici vincolati dalla pianificazione, in quanto classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, i livelli di sicurezza da rispettare e gli interventi di miglioramento sismico da attuare sono quelli prescritti per i beni culturali dalle "Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008", approvate con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011.
9. Per gli immobili oggetto di interventi di ripristino con miglioramento sismico è assicurata la piena conoscibilità delle prestazioni di sicurezza antisismica raggiunte, indipendentemente dal fatto che beneficino o meno di relativi contributi pubblici. A tal fine, nella illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto esecutivo riguardante le strutture, nel certificato di collaudo, nella scheda tecnica descrittiva e nel certificato di conformità edilizia e agibilità, deve essere indicata la percentuale del livello di sicurezza raggiunto dall'immobile a seguito degli interventi, rispetto a quello richiesto per un nuovo edificio.
10. La classificazione degli edifici, di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, è quella attribuita a ciascun immobile dalle ordinanze di inagibilità emesse:
a) sulla base delle schede AeDES compilate da incaricati della protezione civile e depositate presso i competenti uffici della Giunta regionale;
b) a seguito della rivalutazione dei danni causati dal sisma, in caso di presentazione di perizia asseverata che attesti una classificazione difforme da quella indicata nella scheda AeDES originaria;
c) in assenza di scheda AeDES, a seguito di verifica disposta dal Sindaco sulla base di perizia asseverata predisposta dal professionista abilitato.
11. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10 il comune provvede alle verifiche di inagibilità attraverso le proprie strutture e può motivatamente richiedere, in carenza di personale professionalmente qualificato, la collaborazione di tecnici esperti operanti sotto il coordinamento della Regione. Per i lavori realizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base di perizia asseverata predisposta ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 122 del 2012 Sito esterno, la verifica della classificazione degli edifici avviene nell'ambito delle procedure di concessione del contributo.
12. Ad esclusione di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo relativamente ai titoli abilitativi richiesti, le disposizioni previste dai commi precedenti del presente articolo non trovano applicazione per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per i quali continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 3, commi da 7 a 13-ter del decreto-legge n. 74 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 122 del 2012 Sito esterno, e dall'ordinanza del Commissario delegato 14 novembre 2012, n. 74 e s.m.i.
13. La disciplina della presente legge non trova applicazione per le costruzioni interessate da interventi sugli edifici o su loro porzioni costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 Sito esterno (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). Qualora sia in corso un procedimento per l'accertamento di opere abusive ai sensi della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno) gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione e i relativi contributi sono sospesi fino alla conclusione del medesimo procedimento.
14. Ai sensi dell'articolo 3, comma 13-ter, del decreto-legge n. 74 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 122 del 2012 Sito esterno, le opere temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attività produttive, dei servizi pubblici e privati e per soddisfare le esigenze abitative connesse all'attività delle aziende agricole, sono rimosse in deroga al termine di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi riparati, ripristinati o ricostruiti cui hanno sopperito. L'avvenuta rimozione delle opere temporanee è comunicata dal direttore dei lavori degli interventi, con apposita dichiarazione asseverata allegata alla richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità. È fatta salva la possibilità di acquisire prima della rimozione un titolo abilitativo edilizio che legittimi il mantenimento del manufatto a titolo definitivo, qualora ammissibile, in conformità alla pianificazione urbanistica vigente, come eventualmente modificata e integrata dal piano della ricostruzione. Il presente comma non trova applicazione per i prefabbricati modulari abitativi rimovibili, sia in ambito urbano che rurale, che sono localizzati, realizzati e rimossi secondo quanto disposto dai provvedimenti straordinari assunti dal Commissario delegato a norma del decreto-legge n. 74 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 122 del 2012 Sito esterno, e del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 Sito esterno (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134 Sito esterno.
15. Allo scopo di favorire la ripresa dell'attività delle comunità insediate nei comuni interessati dal sisma, le previsioni del PSC adottato o approvato ovvero del POC adottato, alla data del 20 maggio 2012, tra cui quelle residenziali e per le attività produttive, possono essere immediatamente attuate con la presentazione o l'adozione entro il 31 dicembre 2015 di PUA di iniziativa privata o pubblica, in deroga alle disposizioni della legge regionale n. 20 del 2000 che attengono all'efficacia dei piani e alla obbligatorietà degli strumenti di pianificazione operativa e attuativa. Al fine di accelerare l'approvazione di tali strumenti attuativi, le osservazioni su tali PUA sono espresse dal Comitato Unitario per la Ricostruzione di cui all'articolo 13, comma 5, della presente legge. Ove sul PSC o POC adottato siano già state espresse le riserve provinciali, il PUA tiene conto delle stesse.

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