LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16
NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
(sostituita lett. a) comma 5, modificato comma 9 da art. 50 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28)
Territorio rurale
1. Nel territorio rurale, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione sono sempre ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nell'osservanza delle seguenti disposizioni.
2. In caso di edifici danneggiati, non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, l'intervento di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico può anche prevedere la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012 , convertito dalla legge n. 122 del 2012 . In tali casi, i contributi per la ricostruzione sono commisurati alla quota della superficie dell'edificio originario effettivamente riparata. Le volumetrie dei fabbricati oggetto di riduzione sono recuperabili con le modalità e i limiti previsti dai commi 3 e 4.
3. Le volumetrie oggetto di riduzione sono recuperabili, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unicamente attraverso l'ampliamento dell'edificio originario riparato nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, in caso di:
a) fabbricati abitativi funzionali all'esercizio dell'attività agricola;
b) edifici con originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti di ruralità;
c) edifici ad uso produttivo non agricolo.
4. Nel caso di fabbricati rurali non abitativi, le volumetrie sono recuperabili entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che attraverso l'ampliamento e la soprelevazione dell'edificio originario riparato, anche attraverso l'edificazione di fabbricati aziendali non abitativi funzionali alla produzione agricola, all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti.
5. La facoltà di modificare la sagoma e quella di ridurre la volumetria dell'edificio originario ed eventualmente recuperarla secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, trova altresì applicazione per gli interventi di ricostruzione di fabbricati rurali, non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, che siano crollati e di quelli che siano ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 4, comma 6. Per i medesimi fabbricati, su richiesta dei soggetti interessati, il comune può altresì consentire in sede di rilascio del titolo edilizio richiesto per l'intervento di ricostruzione:
a) l'accorpamento degli edifici rurali non abitativi sparsi, facenti parte di un'unica azienda agricola, purché ciò comporti, a seguito del ripristino dei suoli agricoli, la collocazione dell'edificio da ricostruire all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando con il contributo assegnato edifici danneggiati dal sisma e non più in uso produttivo da meno di 36 mesi dalla data del sisma, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti;
b) la delocalizzazione dei fabbricati sparsi non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, purché la ricostruzione avvenga in ambiti idonei all'edificazione individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o dal piano della ricostruzione, e nei limiti della capacità edificatoria riconosciuta ai medesimi ambiti.
6. In caso di fabbricati rurali costituenti beni culturali, gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, ivi comprese la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012 , convertito dalla legge n. 122 del 2012 , sono subordinati al preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 .
7. In caso di edifici danneggiati che siano vincolati dalla pianificazione, sono ammessi gli interventi di riparazione e ripristino previsti dal piano urbanistico vigente, dal piano della ricostruzione ovvero dalla deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 12, comma 5, comprensivi delle opere di miglioramento sismico, che risultino compatibili con essi. Il Consiglio comunale può altresì stabilire misure dirette a favorire la riparazione e il ripristino dei medesimi edifici.
8. Per gli edifici vincolati dalla pianificazione che siano interamente crollati a causa del sisma o siano stati interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica, di cui all'articolo 6, comma 3, trova applicazione la facoltà di modificare la sagoma e quella di ridurre la volumetria dell'edificio originario e di recuperarla secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4. In questa ipotesi, gli edifici di nuova costruzione devono essere progettati con riferimento alle tipologie architettoniche e compositive e nel rispetto dei materiali della tradizione locale e delle tecniche costruttive, presenti nel territorio comunale e che connotano il paesaggio rurale di pianura, come individuati dal piano urbanistico. In assenza di tali previsioni nella pianificazione urbanistica, nelle more dell'approvazione del piano della ricostruzione, il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, o con apposito provvedimento, può specificare le caratteristiche tipologiche e costruttive da osservarsi nella progettazione degli interventi di ricostruzione. Con il medesimo provvedimento il Consiglio comunale può stabilire misure dirette a favorire la ricostruzione degli edifici precedentemente vincolati dalla pianificazione.
9. È comunque obbligatoria la ricostruzione in un diverso sito dei fabbricati localizzati in territorio rurale crollati che siano collocati in ambiti destinati alla localizzazione di opere pubbliche ovvero nei corridoi di fattibilità di infrastrutture lineari. Tale obbligo opera anche in carenza della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, purché si sia provveduto all'approvazione del progetto preliminare o definitivo dell'opera. La delocalizzazione può avvenire in aree idonee già nella disponibilità del privato ovvero in aree appositamente individuate e messe a disposizione dall'amministrazione comunale anche attraverso il piano della ricostruzione.
10. La Giunta regionale può emanare linee guida sulla riparazione e il ripristino con miglioramento sismico dei fabbricati danneggiati nel territorio rurale, al fine di assicurare che tali interventi siano attuati nei Comuni interessati dal sisma secondo criteri tecnici e metodologie omogenei.