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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 Sito esterno (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 Sito esterno - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 288 del 21 dicembre 2012

Art. 12
Norme transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione, ai fini del sorteggio per l'individuazione dei componenti del collegio, l'elenco di cui all'articolo 7 è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'Assemblea legislativa nomina i componenti del collegio entro quindici giorni dalla costituzione dell'elenco.

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