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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 Sito esterno (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 Sito esterno - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 288 del 21 dicembre 2012

Art. 2
Composizione e nomina del collegio
1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 7.
2. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente nella prima seduta di insediamento con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1.

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