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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 Sito esterno (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 Sito esterno - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 288 del 21 dicembre 2012

Art. 5
Modalità di esercizio delle funzioni
1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione con le stesse prerogative dei consiglieri regionali.
2. Il collegio può, se richiesto, intervenire alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni assembleari dell'Assemblea legislativa dedicate all'approvazione delle leggi di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Il collegio ha sede presso l'Assemblea legislativa della Regione.
4. La Giunta regionale assicura al collegio, tramite i propri uffici, la collaborazione, le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, anche in relazione agli enti dipendenti.

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