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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 Sito esterno (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 Sito esterno - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 288 del 21 dicembre 2012

Art. 8
Durata della carica
1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.
2. In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.
3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:
a) decesso;
b) dimissioni volontarie;
c) decadenza;
d) revoca.
4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.
5. Il componente del collegio è revocabile dall'Assemblea legislativa, previo contraddittorio con l'interessato, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

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