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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL' ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 Sito esterno (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 Sito esterno - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2015, n. 1

L.R. 09 maggio 2016, n. 7

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 13
Norma finanziaria
1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione dell'Assemblea regionale.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 2 dell' art. 4 L.R. 09 maggio 2016, n. 7 "il Collegio regionale dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della L.R. 09 maggio 2016, n. 7 continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017".

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