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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL' ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 Sito esterno (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 Sito esterno - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2015, n. 1

L.R. 09 maggio 2016, n. 7

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 5
Modalità di esercizio delle funzioni
1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione con le stesse prerogative dei consiglieri regionali.
2. Il collegio può, se richiesto, intervenire alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni assembleari dell'Assemblea legislativa dedicate all'approvazione delle leggi di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Il collegio ha sede presso l'Assemblea legislativa della Regione.
4. La Giunta regionale assicura al collegio, tramite i propri uffici, la collaborazione, le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, anche in relazione agli enti dipendenti.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 2 dell' art. 4 L.R. 09 maggio 2016, n. 7 "il Collegio regionale dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della L.R. 09 maggio 2016, n. 7 continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017".

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