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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato09/05/2016
2. Testo Coordinato12/03/2015
3. Testo Originale21/12/2012

Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18

ISTITUZIONE, AI SENSI DELL' ART. 14, CO. 1, LETT. E) DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 Sito esterno (ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 Sito esterno - DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI, QUALE ORGANO DI VIGILANZA SULLA REGOLARITÀ CONTABILE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA GESTIONE DELL'ENTE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2015, n. 1

L.R. 09 maggio 2016, n. 7

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 11
Cause di esclusione ed incompatibilità
1. Fatte salve le previsioni di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), non sono comunque nominabili nell'incarico di componenti del collegio:
a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
b) i ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
2. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 2 dell' art. 4 L.R. 09 maggio 2016, n. 7 "il Collegio regionale dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della L.R. 09 maggio 2016, n. 7 continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2017".

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