LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 289 del 21 dicembre 2012
Art. 10
Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico e III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a utilizzare, con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso, le risorse autorizzate da precedenti leggi regionali trasferite all'esercizio 2013 e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013, U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali, U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013.