LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 289 del 21 dicembre 2012
Art. 27
Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. n. 9 del 2012 sono aggiunte, in fine, le parole: "La Giunta regionale può altresì prevedere l'istituzione di fondi di rotazione per la concessione di anticipazioni ai Comuni, senza applicazione di interessi, sui costi da essi sostenuti per l'esecuzione di interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di unità minime di intervento e stabilire i criteri di riparto tra i Comuni delle risorse e le modalità di conferimento delle stesse.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2012, la Regione è autorizzata a utilizzare, per l'esercizio 2013, le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, Capitolo 86350, spese correnti.
3. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2013, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.