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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 289 del 21 dicembre 2012

Art. 29
Contributi straordinari per il territorio montano
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la cura del territorio montano e in particolare l'adeguata manutenzione ordinaria della rete stradale d'interesse comunale ubicata nelle zone montane come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), è autorizzata a concedere contributi straordinari alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane e al Nuovo Circondario imolese per il sostegno di appositi programmi d'intervento.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. A tal fine è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 3441 "Contributi straordinari per il territorio montano", afferente all'unità previsionale di base 1.2.2.2.2630 - Territorio montano.

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