LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 289 del 21 dicembre 2012
Art. 32
Società Ferrovie Emilia-Romagna srl
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale in natura della Società Ferrovie Emilia-Romagna srl con sede in Bologna, della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata"), fino ad un importo massimo di Euro 20.000.000,00.