LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 289 del 21 dicembre 2012
Art. 44
Società costituite o partecipate dalla Regione
1. Le società costituite o partecipate dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto svolgono interesse generale dei cittadini.
2. Ai fini dell'attuazione del combinato disposto dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012 , convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 2, comma 1, lett. i) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 , la Giunta regionale verifica quali tra le società che svolgono attività prevalente a favore della Regione non mantengano attualmente i requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4, del decreto legge n. 95 del 2012 e presenta all'Assemblea legislativa un piano di razionalizzazione e dismissione, da portare ad attuazione entro il 31 dicembre 2013.