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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 289 del 21 dicembre 2012

Art. 9
Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo, aumentare i livelli occupazionali e migliorare la sostenibilità ambientale, sostiene gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese regionali e di quelle che intendono insediarsi nel territorio dell'Emilia-Romagna.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2013, contributi straordinari alle imprese fino a 1 milione di euro per ogni singolo intervento. I contributi dovranno essere destinati al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inseriti nell'ambito di programmi di rilancio industriale e occupazionale.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2, individuando i beneficiari tra le imprese di qualunque dimensione operanti nel settore industriale e dei servizi alle imprese e verificando la possibilità di sinergie con altri strumenti attivati nell'ambito dei programmi comunitari nazionali e regionali. E' prioritaria la concessione dei contributi con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte avviati in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2011, che non si sono conclusi favorevolmente per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23130 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320 pari a Euro 8.100.000,00.

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