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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 289 del 21 dicembre 2012

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa di Euro 375.814,35, a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.
Art. 2
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2013: Euro 280.000,00.
b) Cap. 03861 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto e la realizzazione di software (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2013: Euro 80.000,00.
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte a valere sul Capitolo 3850, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, sono ridotte di Euro 80.000,00.
Art. 3
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2013, un contributo di Euro 57.600,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
Art. 4
Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 26 luglio 2011, n. 10 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione), è autorizzato, per l'annualità 2013, l'ulteriore importo di Euro 500.000,00 stanziato sul Capitolo 10580 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.
Art. 5
Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
1. Per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014), è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 30.000,00, a valere sul Capitolo 10596, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 - Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.
Art. 6
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2013: Euro 800.000,00.
Art. 7
Aiuti di Stato aggiuntivi sul programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012
1. Per il finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi sul programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 14.900.000,00, a valere sul Capitolo 18415 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.
Art. 8
Digitalizzazione sale cinematografiche
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene il passaggio alla tecnologia digitale delle sale cinematografiche gestite da enti locali, fondazioni, associazioni e altri enti con finalità sociale, culturale, ricreativa e sportiva, non costituiti in forma di impresa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi straordinari per l'esercizio 2013 per complessivi Euro 1.000.000,00 agli enti gestori delle sale cinematografiche.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione ai beneficiari dei contributi di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.000.000,00 a valere sui capitoli 23016 e 23018 afferenti all'U.P.B. 1.3.2.2.7200 - Programma regionale attività produttive.
Art. 9
Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo, aumentare i livelli occupazionali e migliorare la sostenibilità ambientale, sostiene gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese regionali e di quelle che intendono insediarsi nel territorio dell'Emilia-Romagna.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2013, contributi straordinari alle imprese fino a 1 milione di euro per ogni singolo intervento. I contributi dovranno essere destinati al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inseriti nell'ambito di programmi di rilancio industriale e occupazionale.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2, individuando i beneficiari tra le imprese di qualunque dimensione operanti nel settore industriale e dei servizi alle imprese e verificando la possibilità di sinergie con altri strumenti attivati nell'ambito dei programmi comunitari nazionali e regionali. E' prioritaria la concessione dei contributi con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte avviati in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2011, che non si sono conclusi favorevolmente per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23130 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320 pari a Euro 8.100.000,00.
Art. 10
Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico e III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a utilizzare, con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso, le risorse autorizzate da precedenti leggi regionali trasferite all'esercizio 2013 e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013, U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali, U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013.
Art. 11
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 25662 afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.
Art. 12
Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2014: Euro 7.400.000,00;
b) Cap. 25564 "Contributi alle unioni di prodotto per progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano (artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e 13 comma 3, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2014 Euro 2.152.000,00;
c) Cap. 25664 "Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e 13 comma 5, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2014 Euro 2.600.000,00.
Art. 13
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2011, l'importo di
"Euro 8.000.000,00"
è sostituito dall'importo di
"Euro 7.400.000,00".
2.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2011, l'importo di
"Euro 2.452.000,00"
è sostituito dall'importo di
"Euro 2.152.000,00".
Art. 14
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;
c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.050.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.
Art. 15
Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere interregionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno (Legge quadro sulle aree protette), la Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attività dell'ente di gestione del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale delle Marche 28 aprile 1994, n. 15 del 1994 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), in proporzione della superficie ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 Sito esterno (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione Sito esterno), nel proprio territorio.
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2013 la somma di Euro 120.000,00 a valere sul Capitolo 38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.
Art. 16
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco), volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa di Euro 25.000,00 nell'ambito del Capitolo 38070, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.
Art. 17
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2013, di Euro 680.000,00.
Art. 18
Pianificazione ambientale
1. Per l'attuazione dei piani regionali sulle principali matrici ambientali, ai sensi degli articoli 114, 121 e 126 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Pianificazione ambientale, è disposta per l'esercizio 2013 una autorizzazione di spesa pari a Euro 130.000,00.
Art. 19
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2013, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al Servizio sanitario regionale (SSR) per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e a garanzia del pareggio di bilancio 2012 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli 51640 e 51638, afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con propri atti, i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1. E' altresì autorizzata ad apportare con propri atti, per l'esercizio finanziario 2013, ove necessario, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli di cui al comma 1, appartenenti alla medesima unità previsionale di base.
Art. 20
Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del SSR
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del SSR, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei LEA riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2013, per l'attuazione delle rispettive finalità, in complessivi Euro 49.300.000,00 a valere sui seguenti capitoli di spesa, afferenti alle rispettive unità previsionali di base:
a) Cap. 51612 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000
Euro 4.400.000,00
b) Cap. 51614 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000
Euro 25.600.000,00
c) Cap. 51616 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000
Euro 17.500.000,00
d) Cap. 52302 "Fondo Sanitario Regionale in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa direttamente gestita per lo sviluppo di sistemi informativi/informatici per il Servizio Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno)" - U.P.B. 1.5.1.3.19030
Euro 1.800.000,00.
Art. 21
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 70.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Art. 22
Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
Art. 23
Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 3.650.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.
Art. 24
Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna), è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa di Euro 158.000,00, a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.
Art. 25
Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP) - Risorse statali
1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate) messe a disposizione dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 11 gennaio 2011, n. 1 (Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attivazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013).
2. La Giunta regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Per il finanziamento degli interventi, la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo 86620 - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
4. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta Regionale, a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2013, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.
Art. 26
Attuazione degli interventi finanziati dal DUP
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel DUP, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per il finanziamento degli interventi, la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2013, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.
5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2013, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2013, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.
Art. 27
Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. n. 9 del 2012 sono aggiunte, in fine, le parole: "La Giunta regionale può altresì prevedere l'istituzione di fondi di rotazione per la concessione di anticipazioni ai Comuni, senza applicazione di interessi, sui costi da essi sostenuti per l'esecuzione di interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di unità minime di intervento e stabilire i criteri di riparto tra i Comuni delle risorse e le modalità di conferimento delle stesse.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2012, la Regione è autorizzata a utilizzare, per l'esercizio 2013, le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, Capitolo 86350, spese correnti.
3. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2013, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.
Art. 28
Compartecipazione delle Province al gettito della tassa automobilistica regionale
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, lettera s), della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione Sito esterno) e dell'articolo 19 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 Sito esterno (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è istituita, in via sperimentale e nelle more del processo di riordino delle Province, una compartecipazione delle Province al gettito della tassa automobilistica stabilita in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti propri regionali correnti da sopprimere aventi natura di permanenza, continuità e generalità a favore delle Province.
2. La Giunta regionale, in conformità e secondo le disposizioni recate dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 68 del 2011 Sito esterno, definisce i trasferimenti da sopprimere, le modalità di regolamentazione e la misura della compartecipazione di cui al comma 1, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le risorse regionali a disposizione.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti, per l'esercizio finanziario 2013, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa volte all'azzeramento o alla riduzione dei capitoli e relative unità previsionali di base riferiti ai trasferimenti soppressi e all'istituzione dei capitoli e delle unità previsionali di base per il finanziamento della compartecipazione di cui al comma 1.
Art. 29
Contributi straordinari per il territorio montano
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la cura del territorio montano e in particolare l'adeguata manutenzione ordinaria della rete stradale d'interesse comunale ubicata nelle zone montane come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), è autorizzata a concedere contributi straordinari alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane e al Nuovo Circondario imolese per il sostegno di appositi programmi d'intervento.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1. A tal fine è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 3441 "Contributi straordinari per il territorio montano", afferente all'unità previsionale di base 1.2.2.2.2630 - Territorio montano.
Art. 30
Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sui sottoindicati capitoli, nell'ambito delle rispettive U.P.B., sono ridotte come segue:
Progr. Capitolo UPB Euro
1) 14070 1.3.1.3.6200 - 173.393,01
2) 35305 1.4.2.3.14000 - 2.800.000,00
3) 35310 1.4.2.3.14000 - 512.993,30
4) 37336 1.4.2.3.14200 - 3.530.893,99
Art. 31
Trasferimento all'esercizio 2013 delle autorizzazioni di spesa relative al 2012 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2013 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2012:
Progr. Capitolo UPB Euro
1) 2698 1.2.3.3.4420 1.252,61
2) 2701 1.2.3.3.4420 297.500,00
3) 2708 1.2.3.3.4420 200.075,35
4) 2722 1.2.3.3.4420 10.000,00
5) 2775 1.2.3.3.4420 2.422.786,68
6) 2800 1.2.3.3.4422 237.620,00
7) 2802 1.2.3.3.4422 213.500,00
8) 3451 1.2.2.3.3100 600.000,00
9) 3453 1.2.2.3.3100 91.000,00
10) 3455 1.2.2.3.3100 5.653.735,68
11) 3850 1.2.3.3.4440 20.000,00
12) 3861 1.2.3.3.4440 57.697,50
13) 4276 1.2.1.3.1600 24.426.337,40
14) 4348 1.2.1.3.1600 250.000,00
15) 16332 1.3.1.3.6300 1.207.941,77
16) 16400 1.3.1.3.6300 1.903.416,05
17) 21088 1.3.2.3.8000 3.115.893,38
18) 22210 1.3.2.3.8260 2.512.534,95
19) 22258 1.3.2.3.8270 9.729.426,58
20) 23028 1.3.2.3.8300 18.167.367,48
21) 23752 1.3.2.3.8368 10.307.659,00
22) 23754 1.3.2.3.8368 5.065.341,00
23) 25525 1.3.3.3.10010 1.573.271,26
24) 25528 1.3.3.3.10010 696.442,13
25) 30638 1.4.1.3.12630 200.000,00
26) 30640 1.4.1.3.12630 4.745.584,89
27) 30646 1.4.1.3.12630 200.000,00
28) 30885 1.4.1.3.12620 208.084,66
29) 31110 1.4.1.3.12650 17.587.608,00
30) 31116 1.4.1.3.12650 2.605.212,03
31) 32020 1.4.1.3.12670 300.000,00
32) 32045 1.4.1.3.12800 969.177,31
33) 32097 1.4.1.3.12735 5.001.044,88
34) 35305 1.4.2.3.14000 1.336.241,64
35) 35310 1.4.2.3.14000 440.000,00
36) 36186 1.4.2.3.14062 841,00
37) 36188 1.4.2.3.14062 148.732,05
38) 37150 1.4.2.3.14150 43.456,88
39) 37250 1.4.2.3.14170 139.530,00
40) 37332 1.4.2.3.14220 1.695.844,16
41) 37344 1.4.2.3.14220 800.000,00
42) 37374 1.4.2.3.14220 5.909.835,33
43) 37378 1.4.2.3.14223 592.525,00
44) 37385 1.4.2.3.14223 2.370.428,76
45) 37404 1.4.2.3.14223 299.250,00
46) 37427 1.4.2.3.14223 250.000,00
47) 37431 1.4.2.3.14223 800.000,00
48) 37436 1.4.2.3.14223 594.183,11
49) 38027 1.4.2.3.14310 4.506.839,24
50) 38030 1.4.2.3.14300 975.597,52
51) 38090 1.4.2.3.14305 2.018.904,24
52) 39050 1.4.2.3.14500 1.165.382,04
53) 39220 1.4.2.3.14500 5.282.064,04
54) 39360 1.4.2.3.14555 1.138.186,73
55) 39362 1.4.2.3.14555 80.000,00
56) 41250 1.4.3.3.15800 427.620,52
57) 41360 1.4.3.3.15800 3.133.199,25
58) 41570 1.4.3.3.15800 282.000,00
59) 41900 1.4.3.3.15820 251.402,56
60) 41997 1.4.3.3.15820 2.050.617,49
61) 43027 1.4.3.3.16000 732.715,97
62) 43221 1.4.3.3.16010 299.637,79
63) 43270 1.4.3.3.16010 12.615.683,74
64) 43282 1.4.3.3.16010 350.200,00
65) 43654 1.4.3.3.16508 7.248,89
66) 45175 1.4.3.3.16200 4.430.906,38
67) 45177 1.4.3.3.16200 1.661.727,00
68) 45184 1.4.3.3.16200 9.000.000,14
69) 45186 1.4.3.3.16200 4.660.000,00
70) 45194 1.4.3.3.16200 6.428,04
71) 46115 1.4.3.3.16600 1.000.000,00
72) 46125 1.4.3.3.16600 250.150,38
73) 47114 1.4.4.3.17400 1.009.034,28
74) 48050 1.4.4.3.17450 1.357.330,19
75) 57198 1.5.2.3.21000 175.000,00
76) 57200 1.5.2.3.21000 13.191.090,88
77) 65707 1.5.1.3.19050 33.446,41
78) 65717 1.5.1.3.19050 258.228,45
79) 65721 1.5.1.3.19050 2.690.486,84
80) 65770 1.5.1.3.19070 93.603.121,75
81) 68321 1.5.2.3.21060 2.835.937,95
82) 70545 1.6.5.3.27500 513,64
83) 70678 1.6.5.3.27500 2.800.574,63
84) 70715 1.6.5.3.27520 1.210.250,00
85) 70718 1.6.5.3.27520 7.751.122,21
86) 71566 1.6.5.3.27537 1.445.176,26
87) 71572 1.6.5.3.27540 2.294.126,17
88) 73060 1.6.2.3.23500 1.531.827,26
89) 73135 1.6.3.3.24510 117.376,41
90) 73140 1.6.3.3.24510 1.519.343,88
91) 78410 1.4.2.3.14384 1.800,00
92) 78458 1.4.2.3.14384 143.000,99
93) 78464 1.4.2.3.14384 204.320,44
94) 78476 1.4.2.3.14384 31.931,16
95) 78705 1.6.6.3.28500 3.327.359,95
96) 78707 1.6.6.3.28500 1.150.000,00.
Art. 32
Società Ferrovie Emilia-Romagna srl
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale in natura della Società Ferrovie Emilia-Romagna srl con sede in Bologna, della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata"), fino ad un importo massimo di Euro 20.000.000,00.
Art. 33
Concorso regionale straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche
1. Ai fini della partecipazione al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 Sito esterno, i candidati sono tenuti a versare alla Regione un contributo di Euro 30,00 non rimborsabile, per spese istruttorie e per le prestazioni amministrative necessarie all'espletamento della procedura concorsuale.
2. Per la disciplina relativa alla commissione esaminatrice regionale di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012 Sito esterno convertito dalla legge n. 27 del 2012 Sito esterno, si stabilisce che:
a) ai componenti della commissione esaminatrice è corrisposto un compenso forfettario lordo di Euro 2.000,00 nonché un rimborso forfettario per spese di viaggio, vitto e alloggio pari a Euro 500,00;
b) ai compensi spettanti al presidente e al segretario si applicano le disposizioni previste all'articolo 20, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale);
c) qualora un componente o il segretario della commissione esaminatrice sia dipendente regionale, il rimborso e il compenso previsti alle lettere a) e b) sono riconosciuti solo nel caso di opzione per lo svolgimento dell'incarico al di fuori dell'orario di lavoro;
d) per le cause di incompatibilità dei componenti della commissione esaminatrice e del segretario si applicano le disposizioni attuative dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
Art. 34
Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012
1. A fini di condivisione solidaristica sull'intero bacino di ambito dell'Emilia-Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'area interessata dal sisma, è costituito, presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente), un fondo straordinario nell'ambito dei costi comuni del servizio stesso a valere sull'intero ambito territoriale ottimale come definito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2011.
2. Il fondo di cui al comma 1 ha durata biennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012 e 2013 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.
3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di 5 milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi.
Art. 35
1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Nome per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è abrogato l'ultimo periodo.
2. Le modifiche di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla programmazione regionale relativa all'annualità 2010.
Art. 36
1.
L'articolo 32 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
"Art. 32
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
1. La Regione costituisce il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che svolge le funzioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno. Ciascun ente pubblico dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, ente o azienda del Servizio sanitario regionale, costituisce un proprio Comitato.
2. Il Comitato è composto, secondo quanto previsto da atto della Giunta regionale, adottato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per quanto di propria competenza, in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Il presidente del Comitato è scelto tra i rappresentanti dell'amministrazione e deve possedere, oltre ai requisiti di cui al comma 4, elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
4. I componenti del Comitato devono possedere conoscenze ed esperienza nelle materie di competenza del Comitato, rilevabili attraverso il percorso professionale, maturate anche a seguito di partecipazione in organismi analoghi, oltre ad adeguate attitudini.
5. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa per quanto di propria competenza, detta le linee guida concernenti le modalità di funzionamento dei Comitati unici di cui al comma 1.
6. Il funzionamento del Comitato unico di cui al comma 1, primo periodo, è senza oneri aggiuntivi per la Regione.".
Art. 37
1.
Il comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:
"4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in proprietà o in diritto di usufrutto o in diritto di superficie o in comodato d'uso o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.".
Art. 38
1.
La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) è sostituita dalla seguente
"Gettoni e rimborsi".
2.
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 23 del 2007 dopo le parole
"Al Presidente e ai componenti della Consulta è attribuito"
sono inserite le parole
"per le sedute".
3.
All'articolo 6 della l.r. n. 23 del 2007 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Ai componenti della Consulta è attribuito un gettone per le attività di relatore e redattore in relazione alle funzioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a), b), c), d), e) dello Statuto, il cui importo è stabilito con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.".
Art. 39
Attuazione dei principi sulla riqualificazione incentivata delle aree urbane
1. I principi definiti dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 Sito esterno (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 Sito esterno, sulla riqualificazione incentivata delle aree urbane si intendono recepiti e regolati nell'ordinamento regionale dell'Emilia-Romagna attraverso le seguenti disposizioni della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio):
a) l'articolo 16, il quale introduce nella legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) l'articolo 7 ter (Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente);
b) l'articolo 48, il quale introduce nell'allegato della legge regionale n. 20 del 2000 l'articolo A-14 bis (Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive);
c) gli articoli da 1 a 9, che modificano la legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), e gli articoli 31 e 47, che modificano rispettivamente la legge regionale n. 20 del 2000 e il relativo allegato, i quali complessivamente riformano la disciplina regionale degli interventi di riqualificazione urbana.
2. Nella elaborazione e nella variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, i Comuni assicurano l'applicazione degli incentivi volumetrici e delle altre forme di premialità per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, previsti dall'articolo 7 ter della legge regionale n. 20 del 2000.
Art. 40
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche), è inserito il seguente:
"2 bis. Le imprese assolvono agli adempimenti di cui alla presente legge mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante la propria regolarità contributiva INPS e INAIL. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 Sito esterno.".
2. Per l'anno 2013 il termine di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 1 del 2011 è prorogato al 31 marzo 2013.
Art. 41
1.
Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014) la parola
"annuale"
è soppressa.
2.
La lettera a) del comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 21 del 2011 è sostituita dalla seguente:
"a) sostenute con imputazione a carico di fondi statali o comunitari, anche concessi a titolo di cofinanziamento, per la parte cofinanziata;".
Art. 42
1.
Al termine del comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) è aggiunto il seguente periodo:
"Relativamente alla gestione integrata dei rifiuti urbani, la presente disposizione si applica fino alla data di decorrenza dell'applicazione del regolamento previsto dall'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Sito esterno.".
2. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2011 è abrogato il secondo periodo.
3. Al comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2011 è abrogato il terzo periodo.
4.
Al termine del comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2011 è aggiunto il seguente periodo:
"Il predetto termine è prorogato, in riferimento alla mobilità verso le Province, fino a tre mesi dopo il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 Sito esterno.".
5.
Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale n. 23 del 2011, al termine del primo periodo, dopo le parole
"degli organi in essere"
sono aggiunte le seguenti:
", fermo quanto disposto in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.".
Art. 43
1. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) sono abrogati il secondo e il terzo periodo.
2.
Al comma 6 dell'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2011, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito trovano applicazione dalla data indicata nell'atto regionale di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale di cui al presente comma.".
Art. 44
Società costituite o partecipate dalla Regione
1. Le società costituite o partecipate dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto svolgono interesse generale dei cittadini.
2. Ai fini dell'attuazione del combinato disposto dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012 Sito esterno, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 Sito esterno e dell'articolo 2, comma 1, lett. i) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 Sito esterno, la Giunta regionale verifica quali tra le società che svolgono attività prevalente a favore della Regione non mantengano attualmente i requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4, del decreto legge n. 95 del 2012 Sito esterno e presenta all'Assemblea legislativa un piano di razionalizzazione e dismissione, da portare ad attuazione entro il 31 dicembre 2013.
Art. 45
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2013-2015 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 46
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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