LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 28 luglio 2023, n. 10Art. 44
Società costituite o partecipate dalla Regione
1.
Le società costituite o partecipate dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto svolgono interesse generale dei cittadini.
2.
Ai fini dell'attuazione del combinato disposto dell'
articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012 , convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'
articolo 2, comma 1, lett. i) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012 n. 213 , la Giunta regionale verifica quali tra le società che svolgono attività prevalente a favore della Regione non mantengano attualmente i requisiti di cui al comma 3 dell'
articolo 4, del decreto legge n. 95 del 2012 e presenta all'Assemblea legislativa un piano di razionalizzazione e dismissione, da portare ad attuazione entro il 31 dicembre 2013.