LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 28 luglio 2023, n. 10Art. 14
(modificato comma 3 da art. 10 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa
1.
La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:
a)
garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
b)
concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;
c)
concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.
2.
La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti.
3.
Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a
Euro 2.150.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.