LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 21
MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 291 del 21 dicembre 2012
TITOLO I
RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI, PROVINCIALI DI AREA VASTA E ASSOCIATIVE INTERCOMUNALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 118 DELLA COSTITUZIONE
Capo I
Norme generali
Art. 1
Oggetto
1. La Regione, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, anche di natura non legislativa, adotta, d'intesa con le Province, i Comuni e le loro forme associative e, ove necessario, sulla base di accordi con le amministrazioni statali interessate, misure per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
2. Sono oggetto specifico della presente legge:
a) la definizione dei principi e criteri relativi all'allocazione delle funzioni amministrative in atto esercitate dal sistema regionale e locale con l'obiettivo di riservare in capo alla Regione le sole funzioni di carattere unitario, di concorrere all'individuazione delle funzioni metropolitane, di rafforzare le funzioni di area vasta del livello intermedio e di sviluppare le funzioni associative intercomunali;
b) la definizione del procedimento volto ad assicurare, in raccordo con il processo di istituzione della Città metropolitana di Bologna, l'ottimale esercizio, delle funzioni fondamentali attribuite alle province ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012 , convertito dalla legge n. 135 del 2012 , nonché delle ulteriori funzioni amministrative che la Regione intenda loro conservare o conferire;
c) la disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali per le quali si prevede l'esercizio in forma obbligatoriamente associata, nonché delle ulteriori funzioni ad essi conferite dalla legge regionale;
d) l'adeguamento al nuovo assetto delle funzioni amministrative delineato dalla presente legge delle forme associative intercomunali esistenti, con particolare riferimento alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane.
Art. 2
Finalità
1. La complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 1, realizzata in coerenza con il sistema di partecipazione delle parti sociali e delle autonomie locali previsto nei protocolli d'intesa stipulati dalla Regione, deve garantire, per l'intero sistema regionale e locale:
a) la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse;
b) l'attribuzione tendenziale ad un unico soggetto dell'intera funzione;
c) l'avvio delle gestioni associate obbligatorie e l'adeguamento delle forme associative tra Comuni;
d) la tenuta del complessivo sistema finanziario regionale, attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti per rendere efficiente la gestione del patto di stabilità territoriale, in coerenza con la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna);
e) l'adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali delle amministrazioni interessate, al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni ad esse rispettivamente attribuite;
f) l'interazione funzionale tra le piante organiche della Regione e degli enti locali del territorio al fine dell'ottimale allocazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni e del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, anche assicurando la formazione e riqualificazione condivisa e concertata delle risorse umane nonché prevedendo percorsi di mobilità prioritari nell'ambito delle programmazioni dei fabbisogni professionali.
Art. 3
Principi e criteri di riordino territoriale e funzionale delle forme associative intercomunali
1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale. A tal fine, anche con l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia già in essere, procede alla riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative in atto.
2. Ai fini del riassetto funzionale, la Regione ottempera alle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali. In particolare, con la presente legge la Regione individua la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali, le forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le modalità di incentivazione alle forme associative e alle fusioni dei Comuni.
3. Il riordino territoriale e funzionale del livello sovracomunale si ispira ai seguenti criteri:
a) la Regione individua la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica, salvaguardando per quanto possibile le esperienze associative già esistenti e promuovendone l'aggregazione in ambiti di più vaste dimensioni;
b) i Comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente esercitano le funzioni fondamentali mediante Unioni di Comuni, anche montani, o convenzioni;
c) la Regione incentiva la costituzione delle Unioni di Comuni in luogo delle convenzioni e promuove, in via prioritaria, le fusioni, considerate quali il massimo livello raggiungibile di riorganizzazione amministrativa;
d) fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale in materia di gestione associata obbligatoria, la Regione individua specifiche funzioni comunali che devono essere esercitate in forma associata fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale;
e) la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendone altresì priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi e regolamenti di settore;
f) le Comunità montane sono trasformate in Unioni di Comuni montani secondo le modalità di cui al titolo II, capo II, della presente legge;
g) la Regione assicura la coerenza delle norme in materia di esercizio associato delle funzioni comunali con il procedimento di individuazione delle funzioni amministrative esercitate dalla Città metropolitana di Bologna e di quelle esercitate dalle forme associative ricomprese all'interno del suo territorio.
Capo II
Norme sulla riorganizzazione delle funzioni provinciali di area vasta
Art. 4
Funzioni fondamentali delle Province
1. Alle province, in conformità con l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 , convertito dalla legge n. 135 del 2012 , competono le seguenti funzioni:
a) indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative comunali, ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011 , convertito dalla legge n. 214 del 2011 , previste dalla legislazione dello Stato;
b) pianificazione territoriale di coordinamento provinciale ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), in quanto compatibili con le nuove dimensioni territoriali ed il nuovo assetto organizzativo delle Province;
c) tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza esplicitamente attribuiti alla Provincia dalla legge dello Stato e della Regione, facendo salvo l'esercizio unitario delle funzioni che necessitano di una omogenea attuazione nel territorio regionale, da individuarsi puntualmente con successivi provvedimenti legislativi;
d) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale);
e) autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 30 del 1998 e dalla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile);
f) costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerenti, secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
g) programmazione provinciale della rete scolastica, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);
h) gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;
i) le funzioni strumentali, comprese quelle di polizia amministrativa provinciale e quelle statistiche, relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e all'articolo 5.
Art. 5
Ulteriori funzioni di ambito unitario di area vasta
1. Salvo restando le funzioni di cui all'articolo 4, entro il 31 dicembre 2013 la Regione identifica le ulteriori funzioni amministrative che, in conformità all'articolo 118, comma primo, della Costituzione , necessitano di un esercizio unitario di area vasta di ambito provinciale o interprovinciale.
2. Entro il termine di cui al comma 1 le funzioni attualmente conferite alle Province non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 4 o tra quelle che richiedono un unitario esercizio di area vasta ai sensi del comma 1, sono riallocate per settori organici, sulla base dei principi di cui al titolo I della presente legge.
3. La Regione garantisce, nel quadro delle risorse finanziarie disponibili e dei vincoli di finanza pubblica, la necessaria corrispondenza tra le funzioni di cui al commi 1 e 2 e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro esercizio.
4. La Regione intraprende le iniziative necessarie affinché l'insieme delle risorse a disposizione degli enti del proprio territorio sia reso coerente con il riassetto funzionale e l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, concordando con lo Stato eventuali deroghe ai vincoli di finanza pubblica.
5. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui ai commi 1 e 2, le Province continuano ad esercitare le funzioni ad esse spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge.