LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 21
MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA
TITOLO II
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E NORME SULL'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI
Capo I
Ambiti territoriali ottimali
Art. 6
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
1. Il presente articolo stabilisce il procedimento per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell'articolo 14, commi 27 e 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 , convertito dalla legge n. 122 del 2010 , nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni successive.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni formulano proposte di delimitazione degli ambiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) per i Comuni attualmente inclusi in Comunità montane o Unioni definizione di proposte che comprendano almeno tutti i Comuni che già ne fanno parte;
b) rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel caso di ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, facendo riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;
c) rispetto dell'estensione territoriale minima pari a 300 kmq. da parte degli ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane;
d) appartenenza di tutti i Comuni dell'ambito alla medesima Provincia;
e) coerenza con i distretti sanitari previsti dall'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ) salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo;
f) previsione espressa, per i Comuni appartenenti a Comunità montane, dell'impegno a costituire, in coincidenza con l'ambito territoriale individuato dalla proposta, una Unione di Comuni ovvero di aderire ad una Unione di Comuni già esistente;
g) contiguità territoriale.
3. Le condizioni di cui al comma 2 sono derogabili, ad eccezione delle lettere d) ed f), su espressa e motivata richiesta dei Comuni in relazione al particolare contesto territoriale.
4. Le proposte d'ambito sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei Consigli comunali interessati approvate a maggioranza assoluta.
5. La mancata presentazione di proposte entro il termine di cui al comma 2 equivale ad assenso dei Comuni rispetto agli ambiti come risultanti in via definitiva nel programma di riordino territoriale di cui al comma 6.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisite le proposte dei Comuni, valutata la loro conformità alle condizioni di cui al comma 2 ed i criteri di cui all'articolo 3, e valutate altresì le deroghe richieste ai sensi del comma 3, adotta, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, il programma di riordino territoriale che individua gli ambiti territoriali ottimali ed effettua la ricognizione delle forme associative costituite o in via di costituzione. Per i Comuni appartenenti a Comunità montane che non presentino proposte d'ambito, il programma di riordino territoriale, oltre a delimitarne l'ambito ottimale, provvede altresì a definire l'Unione cui devono aderire o che devono costituire ai sensi degli articoli 8 e 9.
7. Il programma di riordino territoriale include in ambiti ottimali tutti i Comuni ad eccezione dei Comuni attualmente capoluogo di provincia salvo ne facciano richiesta ai sensi del comma 2. Gli ambiti individuati dal programma possono essere modificati con delibera della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati qualora:
a) un Comune capoluogo faccia richiesta di essere inserito in un ambito territoriale ottimale;
b) i Comuni appartenenti a due ambiti territoriali ottimali propongano di essere accorpati in un unico ambito.
8. La Regione promuove il riassetto dei distretti sanitari di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 ove ciò sia necessario per assicurarne la coerenza con l'individuazione in via definitiva degli ambiti territoriali ottimali.
Art. 7
(modificato comma 3 e aggiunto comma 3 bis. da art. 31 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)
Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali
1. L'ambito territoriale ottimale costituisce, ai fini della presente legge, l'area territoriale adeguata per l'esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale.
2. Salvo diversa espressa previsione legislativa, i Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro le funzioni che saranno conferite dalla legge regionale ai Comuni, in attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali di cui alla presente legge, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo.
3. I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ed almeno tre tra le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) del citato decreto-legge, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010). I Comuni appartenenti all'ambito con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra tutti loro anche le ulteriori funzioni fondamentali previste dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010 , ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio associato obbligatorio delle medesime.
3 bis. Gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che, entro il 31 ottobre 2013, abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni. In tale ipotesi resta sospesa, fino allo stesso termine, l'applicazione del comma 5 del presente articolo e, per quanto già previsto dall'articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008, il termine finale d'applicazione coincide con la conclusione del procedimento legislativo di fusione. Se il progetto di fusione riguarda Comuni appartenenti a Comunità montana, essi sono comunque tenuti ad approvare lo statuto delle Unioni da costituire o alle quali aderire.
4. L'avvio delle gestioni associate, comprese quelle obbligatorie ai sensi dell'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010 , deve avvenire entro il termine del 1° gennaio 2014, fatto salvo quanto disposto all'articolo 30.
5. All'interno di ciascun ambito può essere istituita una sola Unione di Comuni che deve rispettare il limite demografico minimo di 10.000 abitanti, ovvero di 8.000 abitanti se composta prevalentemente di Comuni montani, computando a tal fine la popolazione di tutti i Comuni ad essa aderenti. Tali limiti demografici si applicano anche alle Unioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011 , convertito dalla legge n. 148 del 2011 .
6. Se l'ambito non ricomprende alcuna Unione o Comunità montana, tutti i Comuni ad esso aderenti, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, possono:
a) costituire tra tutti un'unica Unione cui conferire tutte le funzioni per cui vige l'obbligo di gestione associata;
b) stipulare tra tutti i Comuni obbligati un'unica convenzione per una o più funzioni fondamentali.
7. Se l'ambito non ricomprende alcuna Unione o Comunità montana, qualora solo una parte dei Comuni deliberi di istituire l'Unione, i restanti Comuni, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, stipulano una convenzione con l'Unione suddetta per una o più funzioni fondamentali.
8. Se l'ambito ricomprende l'intero territorio di una Unione, i Comuni facenti parte dell'Unione, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, possono conferire le funzioni all'Unione medesima, ovvero stipulare una convenzione con gli altri Comuni per una o più funzioni fondamentali. Allo stesso fine i Comuni non aderenti all'Unione possono aderire all'Unione già istituita, convenzionarsi con essa o, per funzioni non conferite dai Comuni aderenti all'Unione, stipulare una convenzione tra tutti i Comuni obbligati per una o più funzioni fondamentali.
9. Se l'ambito ricomprende l'intero territorio di più Unioni, anche per effetto della trasformazione delle Comunità montane in Unioni ai sensi della presente legge, le stesse, entro il termine di cui al comma 12, si adeguano alle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento al comma 5. Su richiesta degli enti locali interessati la Regione ne promuove l'aggregazione, provvedendo anche a disciplinarne, con decreti del presidente della Giunta regionale, i profili successori.
10. Se l'ambito ricomprende l'intero territorio di una Comunità montana essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ai sensi dell'articolo 8. I Comuni ad essa aderenti, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al comma 3, possono conferire le funzioni all'Unione medesima ovvero convenzionarsi con gli altri Comuni. Allo stesso fine i Comuni non aderenti all'Unione possono aderire all'Unione già istituita, convenzionarsi con essa o stipulare, per le funzioni non conferite dai Comuni aderenti all'Unione, una convenzione tra tutti i Comuni obbligati per una o più funzioni fondamentali.
11. Se l'ambito ricomprende solo in parte il territorio di una Comunità montana, la stessa è estinta con contestuale subentro delle Unioni di Comuni montani ai sensi dell'articolo 9.
12. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale di cui all'articolo 6, comma 6, i Comuni provvedono a costituire le Unioni, adeguare quelle esistenti alle previsioni della presente legge o scioglierle, nonché a stipulare o adeguare le convenzioni esistenti alle previsioni della presente legge, dandone immediata comunicazione alla Regione.
13. Qualora i Comuni non ottemperino agli adempimenti necessari alla costituzione, modificazione o scioglimento delle Unioni di cui al presente articolo entro il termine di cui al comma 12 può provvedere in via sostitutiva il presidente della Giunta regionale.
14. Sono fatte salve le speciali disposizioni recate dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) e della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).
Capo II
Superamento delle Comunità montane ed articolazione in Unioni di Comuni montani
Art. 8
Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani
1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunità montana, essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono ad approvare lo statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Agli eventuali ulteriori Comuni inclusi nell'ambito ottimale si applicano i commi 9 e 10 dell'articolo 7.
2. Il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana per trasformazione in Unione di Comuni. L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di Comuni montani subentrante alla Comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della Comunità montana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta e, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana, sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione. Qualora aderiscano alla nuova Unione ulteriori Comuni ai sensi del comma 1, ultimo periodo, essa continua ad esercitare le funzioni e i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunità montana per i Comuni montani ad essa aderenti.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto dell'Unione subentrante alla Comunità montana estinta, i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.
4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 3, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.
Art. 9
Superamento delle Comunità montane con subentro di Unioni di Comuni montani
1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle. L'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa.
2. I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino territoriale li include, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono a costituire le Unioni, o ad aderire alle Unioni già esistenti.
3. L'insediamento degli organi delle nuove Unioni o l'elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all'articolo 11. In caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il comma 4 dell'articolo 8.
4. Le Unioni di cui al presente articolo continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi delle preesistenti Comunità montane per i Comuni montani ad esse aderenti.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).
Art. 10
Procedura di ricognizione
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle Comunità montane provvedono alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi svolti, nonché dei rapporti giuridici pendenti delle Comunità montane stesse e la trasmettono alla Regione.
2. In particolare, i presidenti:
a) provvedono ad una revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili ed immobili, con l'indicazione dei vincoli di destinazione d'uso o di vincoli di altra natura che gravano sugli stessi;
b) indicano le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti per conto degli enti locali, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, i rapporti giuridici in corso, con particolare riferimento ai contratti;
c) individuano le passività derivanti da prestiti assunti.
3. Le Comunità montane approvano il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e provvedono all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, anche al fine dell'utilizzo di eventuali avanzi di amministrazione risultanti dal rendiconto, con le modalità di cui all'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000 .
Art. 11
Piano di successione
1. Nel caso di cui all'articolo 9, il presidente della Comunità montana, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di estinzione, predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle seguenti funzioni, compiti, attività:
a) funzioni in materia di agricoltura, difesa del suolo e forestazione;
b) esercizio associato di funzioni di Comuni di cui la Comunità montana risulta responsabile;
c) compiti e funzioni assegnate dai Comuni diverse dalle gestioni associate;
d) altri compiti, funzioni o attività non rientranti nei precedenti, esercitati dall'Ente a beneficio di Comuni o connessi a opere o a servizi realizzati nel territorio comunale a prevalente vantaggio della popolazione di uno o più Comuni;
e) compiti e funzioni che la Comunità montana ha volontariamente assunto per lo sviluppo delle comunità locali o per effetto di convenzioni, accordi, contratti con soggetti pubblici o privati.
2. Il piano di successione e subentro, nel rispetto delle puntuali indicazioni contenute nel decreto di estinzione della Comunità montana, individua distintamente per le funzioni compiti e attività indicati al comma 1:
a) la situazione patrimoniale, parte finanziaria e parte patrimoniale;
b) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall'esercizio di funzioni, compiti e attività di cui al comma 1, o da eventuali atti di programmazione o relativi alla gestione di interventi e progetti realizzati con le risorse del fondo per la montagna o dell'Unione europea;
c) le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie o dagli atti che regolano gli affidamenti di funzioni;
d) i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio di funzioni, compiti e attività;
e) il personale, dipendente dalla Comunità montana, a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio delle funzioni;
f) il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio delle funzioni medesime;
g) il prospetto riassuntivo dei prestiti, ivi inclusi i mutui coperti dal contributo sviluppo e investimenti erogato dallo Stato, distinti per funzioni cui sono connessi.
3. Il piano contiene altresì la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria.
4. Entro il termine di cui al comma 1 la proposta di piano successorio è trasmessa altresì al consiglio della Comunità montana per la presa d'atto, e contestualmente alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il presidente della Regione diffida il presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta, che predispone il piano e provvede agli adempimenti di cui al comma 4 nei trenta giorni successivi alla nomina.
Art. 12
Ultima seduta del Consiglio comunitario
1. Il Consiglio comunitario nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione ai sensi dell'articolo 9:
a) indica le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione;
b) approva il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso;
c) verifica tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione, da iscrivere a ruolo.
Art. 13
Approvazione del piano di successione e provvedimento di estinzione
1. Ricevuta la proposta di piano successorio ai sensi dell'articolo 11, comma 4, i presidenti delle Unioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, procedono senza indugio a convocare la seduta di insediamento del rispettivi Consigli, iscrivendo altresì all'ordine del giorno l'approvazione del piano successorio.
2. Le delibere di approvazione del piano successorio sono tempestivamente trasmesse al presidente della Giunta regionale.
3. Il piano successorio è approvato con decreto del presidente della Giunta regionale che regola la successione anche nelle ipotesi per le quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti.
Art. 14
Effetti dell'estinzione
1. Nel caso di cui all'articolo 9, a decorrere dalla data di estinzione della Comunità montana, le Unioni e, ove previsto, i Comuni succedono, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività, di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo. Le regole della solidarietà attiva e passiva si applicano verso tutti i Comuni partecipanti all'ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai Comuni che, alla data di estinzione della Comunità montana, sono parte dei rapporti in corso o vi hanno partecipato al momento della loro instaurazione, ancorché essi non facciamo parte della Comunità medesima.
2. Gli enti che succedono alla Comunità montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale.
Art. 15
Assegnazione di risorse e continuità amministrativa
1. Il presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione del piano successorio nel caso dell'articolo 9 o con il decreto di estinzione nel caso dell'articolo 8, provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione agli enti subentranti delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta.
2. Il decreto di approvazione del piano successorio nel caso dell'articolo 9, o il decreto di estinzione nel caso dell'articolo 8, costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
3. Copia del decreto è trasmessa dalla Regione al Ministero dell'interno ai fini dell'applicazione agli enti subentranti dell'articolo 2-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 .
Art. 16
Obblighi dei Comuni già facenti parte di Comunità montane
1. Il Comune già facente parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunità montana, e in particolare:
a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la Comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Comunità medesima;
b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato alla Comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;
c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione, nei casi ivi previsti.
2. Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti.
Art. 17
Funzioni delle forme associative montane
1. L'Unione di Comuni montani esercita le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
2. Le Unioni subentrate a Comunità montane soppresse sono considerate a tutti gli effetti Unioni di Comuni montani, cui si applica l'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000 , indipendentemente dal numero dei Comuni montani che vi appartengono.
Art. 18
Personale delle Comunità montane
1. Il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell'articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e delle norme definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Entro centottanta giorni dal trasferimento di cui al comma 1 le Unioni subentrate provvedono alla determinazione della dotazione organica definitiva.
3. La Regione Emilia-Romagna avvia un confronto con le organizzazione sindacali rappresentative dei lavoratori per definire i criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo e la promozione di misure per l'ottimale allocazione del personale, ivi comprese quelle di cui al comma 4.
4. La Regione e i suoi enti strumentali e dipendenti, nonché gli enti del Servizio sanitario regionale, in relazione alle rispettive programmazioni del fabbisogno di personale, ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato delle soppresse Comunità montane, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 .
5. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ai sensi degli articoli 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è assicurata la continuità nel rapporto di lavoro fino alla scadenza naturale.
6. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle Comunità montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.
7. I processi di mobilità del personale delle preesistenti Comunità montane non rilevano altresì ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 , convertito dalla legge n. 122 del 2010 , nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.
Capo III
Esercizio associato di funzioni e di servizi
Art. 19
(aggiunti commi 3 bis. e 3 ter. da art. 31 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)
Unione di Comuni
1. L'esercizio associato di cui all'articolo 7 può essere attuato mediante Unione di Comuni costituita secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dalle ulteriori disposizioni statali vigenti.
2. Ciascun Comune può far parte di una sola Unione.
3. Lo statuto dell'Unione di Comuni individua la sede e le funzioni svolte dall'Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'Unione e per il recesso da parte dei Comuni partecipanti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un Comune prima della scadenza del termine di durata dell'Unione. La disciplina del recesso deve comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente. Deve altresì prevedere l'obbligo per il Comune recedente di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi.
3 bis. Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell'Unione, lo statuto può prevedere che ciascun Comune vi elegga almeno due rappresentanti, uno dei quali per la minoranza, regolando le modalità di votazione anche attraverso sistemi di voto ponderato.
3 ter. La Giunta dell'Unione è composta dai sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del sindaco, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), fa parte della Giunta dell'Unione un assessore con delega all'Unione stessa. Lo statuto può attribuire al sindaco la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali.
4. Lo statuto regola altresì la durata minima dei conferimenti di funzioni all'Unione, che comunque non può essere inferiore a cinque anni. La revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.
5. Le Unioni di Comuni possono stipulare convenzioni tra loro, o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
6. L'Unione di Comuni, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni, opera, di norma, con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.
7. Salvo che lo statuto non disponga diversamente o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell'Unione o di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, il personale distaccato o comandato rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente.
8. In caso di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, l'Unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.
9. Le Unioni di Comuni costituite ai sensi della presente legge e quelle già precedentemente costituite stabiliscono nei rispettivi statuti norme che disciplinano termini e modalità per la successione nei rapporti attivi e passivi in caso di recesso di singoli Comuni e in caso di scioglimento, garantendo la continuità amministrativa e dei rapporti di lavoro del personale dipendente o a qualsiasi titolo assegnato all'ente.
10. Lo statuto dell'Unione garantisce adeguate forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni aderenti con riguardo alle funzioni conferite, anche mediante la previsione di sedi stabili di raccordo e confronto.
11. Qualora l'Unione coincida con il distretto sanitario di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994 le funzioni del Comitato di distretto sono esercitate dalla Giunta, la cui composizione viene integrata, ove la legge lo preveda, con la partecipazione del direttore del distretto, o di altri soggetti che per legge devono essere sentiti.
Art. 20
(modificato comma 3 da art. 31 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)
Modalità di deliberazione degli organi ed articolazioni funzionali
1. Lo statuto dell'Unione e il regolamento interno disciplinano i casi in cui gli organi si riuniscono con modalità di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione.
2. La Giunta ed il Consiglio dell'Unione possono altresì, ove previsto dallo statuto, riunirsi in composizione ristretta ai rappresentanti dei Comuni montani quando deliberano sulle funzioni della Comunità montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei Comuni montani.
3. Lo statuto dell'Unione può prevedere l'istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio, fermo restando che ogni Comune può aderire ad un solo sub-ambito. In tal caso lo statuto prevede:
a) la disciplina delle modalità organizzative ivi compresa la sede di riunione del sub-ambito anche diversa da quella dell'Unione;
b) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra l'Unione ed i Comuni interessati dal sub-ambito.
Art. 21
Convenzione
1. L'esercizio associato di cui all'articolo 7 può essere attuato mediante stipulazione di una convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e sevizi, da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce le funzioni e i servizi oggetto dell'esercizio associato, le modalità di svolgimento degli stessi anche mediante rinvio a regolamenti degli enti partecipanti, la durata, le modalità di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio delle funzioni e dei servizi.
3. Salvo che la convenzione non disciplini diversamente, nel caso di recesso l'ente recedente resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima del recesso.
Capo IV
Incentivi per le gestioni associate e fusioni di Comuni
Art. 22
Norme generali in materia di incentivazione
1. La Regione favorisce il processo di riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture comunali incentivando le fusioni di Comuni e le Unioni di Comuni coerenti con le norme della presente legge e prioritariamente quelle coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali disciplinati dalla presente legge. Non sono incentivate le mere convenzioni e le associazioni intercomunali.
2. Le leggi di settore che prevedono incentivi o contributi comunque denominati a favore di Comuni o altri enti locali e alle loro forme associative, dovranno, per le parti in contrasto con la presente legge, essere adeguate. Le modifiche dovranno riservare i benefici ivi previsti, alle Unioni di Comuni conformi alla presente legge nonché ai Comuni capoluogo di provincia ed a quelli con essi inseriti in un unico ambito ottimale, purché aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 abitanti, se appartenuti o appartenuti a Comunità montane.
3. Nelle more del completamento dei processi di trasformazione o adeguamento delle forme associative esistenti in attuazione della presente legge, in materia di incentivazione si applicano, per l'anno 2013, le disposizioni dell'articolo 23.
4. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione, a decorrere dall'anno 2014, degli incentivi annuali alle Unioni.
5. Il nuovo programma di riordino territoriale ha durata triennale e successivamente è aggiornato ogni tre anni.
6. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di affari istituzionali è costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti locali composto dai presidenti delle Unioni di Comuni e del Nuovo Circondario imolese, che svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative tra Comuni.
Art. 23
(modificato comma 3 da art. 1 L.R. 29 marzo 2013, n. 2)
Disposizioni transitorie in materia di incentivazione per l'anno 2013
1. Per l'annualità 2013 possono accedere ai contributi a favore delle gestioni associate, oltre alle Unioni in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, le Unioni che abbiano avviato le procedure per l'adeguamento e le Comunità montane in corso di trasformazione in una o più Unioni, qualora al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito dal nuovo programma di riordino territoriale, le procedure di trasformazione siano ancora in corso.
2. Le Unioni e le Comunità montane potranno accedere ai contributi sulla base dei requisiti previsti dal programma di riordino territoriale approvato per l'anno 2012, fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti conseguenti al processo di riordino in atto regolati dal programma di riordino di cui all'articolo 6, comma 6.
3. Per l'anno 2013 alle Comunità montane interessate da processi di trasformazione in Unioni ai sensi della presente legge ed alle Unioni subentrate a Comunità montane soppresse, compreso il Nuovo Circondario imolese, possono essere concessi contributi per le spese di funzionamento, come già disciplinati dall'articolo 7 bis dell'abrogata legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), nonché appositi ulteriori contributi a sostegno del riordino territoriale in misura proporzionale a quelli ricevuti allo stesso titolo nel 2012 in applicazione dell'articolo 21 bis, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2008. A decorrere dall'anno 2014 la Giunta, annualmente, può destinare agli enti subentrati alle Comunità montane soppresse, risorse a sostegno del processo di riorganizzazione e disciplinare altresì criteri e modalità per la loro concessione.
Art. 24
(abrogato comma 3 e modificato comma 6 da art. 31 L.R. 25 luglio 2013, n. 9)
Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni
1. Ai fini della presente legge, il Nuovo Circondario imolese è ricompreso tra le Unioni di Comuni montani.
2. Le Unioni possono accedere ai contributi disciplinati dal programma di riordino territoriale a condizione che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, tutti i Comuni che ne fanno parte, a prescindere dal numero degli abitanti, abbiano conferito all'ente associativo le funzioni fondamentali secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, primo periodo, salvo quanto previsto dall'articolo 30.
3. abrogato.
4. La gestione associata svolta dall'Unione deve ricomprendere tutte le funzioni, le attività, i compiti e gli atti ricompresi nell'ambito funzionale oggetto della gestione tanto nel caso di funzioni fondamentali quanto nel caso di ulteriori funzioni comunali, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare unità organizzative per sub-ambiti o sportelli decentrati territoriali purché alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa.
5. È presupposto indispensabile, per l'accesso ai contributi, il trasferimento del personale, delle risorse finanziarie e strumentali dei Comuni all'Unione. È altresì necessario che la Giunta dell'Unione sia composta esclusivamente dai sindaci o da un unico assessore per Comune con specifica delega all'insieme delle funzioni conferite all'Unione.
6. La durata dei conferimenti di funzioni da parte dei Comuni che sono per legge statale soggetti all'obbligo di gestione associata deve essere a tempo indeterminato, salvo recesso che non potrà intervenire prima di cinque anni, mentre per gli altri Comuni il conferimento deve avere durata di almeno cinque anni.
Art. 25
(modificato comma 1 da art. 1 L.R. 29 marzo 2013, n. 2)
Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni
1. Il programma di riordino territoriale può prevedere l'erogazione di un contributo in misura fissa per le Unioni conformi ai requisiti della presente legge ed un ulteriore contributo che sarà determinato, fatto salvo comunque quanto previsto al comma 6, in base ai criteri stabiliti dal medesimo programma di riordino.
2. Nella determinazione dell'importo del contributo complessivo annuale, sono preferite le gestioni associate di cui all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, a cui partecipano anche i Comuni, aderenti all'Unione, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane.
3. Una speciale premialità è prevista per le Unioni di Comuni ricomprendenti tutti i Comuni dell'ambito ottimale.
4. Il programma di riordino territoriale determina i casi in cui il contributo o una quota di contributo è riconosciuta e commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi di riduzione dei costi delle gestioni associate rispetto alla somma delle gestioni comunali singole, anche con riguardo ai costi del personale rispetto alle spese complessive di bilancio.
5. Il programma può altresì prevedere che la quantificazione dei contributi tenga conto dell'entità complessiva del bilancio della forma associativa e del volume di risorse conferite dai Comuni all'Unione, della dimensione demografica e territoriale complessiva della forma associativa e dell'eventuale adesione all'Unione del Comune capoluogo.
6. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento degli obiettivi programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di riordino territoriale.
7. Il programma di riordino territoriale può prevedere e disciplinare, altresì, l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi.
8. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.
Art. 26
Programma di riordino territoriale
1. Il programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali:
a) individua gli ambiti territoriali di cui all'articolo 14, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010 , convertito dalla legge n. 122 del 2010 , e all'articolo 6, comma 6, della presente legge;
b) effettua la ricognizione e l'aggiornamento delle Unioni di Comuni;
c) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali a sostegno delle fusioni e delle Unioni di Comuni.
2. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione periodica sullo stato di attuazione del programma.
Art. 27
Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale
1. Al fine di favorire il riordino territoriale e la razionalizzazione delle forme di gestione associata previste dalla presente legge o la fusione di Comuni, la Regione fornisce assistenza tecnica per l'impostazione delle questioni istituzionali e l'elaborazione dei relativi atti ed eroga agli enti locali che abbiano specificamente deliberato in proposito contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
Art. 28
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) è inserito il seguente comma:
"2 bis. Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza).".
2.
Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996 è sostituito dal seguente:
"6. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo riferita all'ufficio provinciale per il referendum. Compete inoltre all'ufficio centrale per il referendum la proclamazione dei risultati del referendum.".
3.
Il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996 è sostituito dal seguente:
"8. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'ufficio centrale per il referendum il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio.".
4.
Dopo il comma 10 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1996 è inserito il seguente comma:
"10 bis. Nel caso di espletamento di referendum consultivo territoriale per una fusione di Comuni le prerogative spettanti ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) ai partiti e gruppi politici rappresentati in Assemblea legislativa regionale, spettano anche ai partiti e gruppi politici rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione. Spettano inoltre ai partiti e gruppi politici rappresentati nell'Assemblea legislativa regionale e nei Consigli dei Comuni interessati, limitatamente al territorio in cui sono rappresentati, le facoltà riconosciute dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) ai partiti rappresentati in Parlamento.".
Art. 29
Abrogazioni
1. La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) è abrogata. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2013 gli articoli 8 e 12 della legge regionale n. 11 del 2001.
2. Gli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 10, i commi 1, 4 e 5 dell'articolo 11, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 21 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) sono abrogati.
3. Gli articoli 13, 14, 15, 18, 20 e 21 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) sono abrogati.
4.
Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 2004 sono soppresse le seguenti parole:
"A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali)".
Art. 30
Norme transitorie
1. Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o a 3.000 se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, la Giunta regionale può disporre che il termine per l'avvio della gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, decorra dal 1° gennaio 2015, qualora il Comune interessato ne faccia richiesta per l'insorgenza di rilevanti difficoltà tecniche che rendono gravoso il rispetto del termine del 1° gennaio 2014.
Art. 30 bis
(aggiunto da art. 1 L.R. 29 marzo 2013, n. 2)
Norma finanziaria
1. Per l'anno 2013, agli oneri previsti dagli articoli 23 e 27 si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.2.1.2010 - Funzionamento delle Comunità montane, e 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale, della parte spesa del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2013, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, variazioni compensative alla parte spesa del bilancio, di competenza e di cassa, fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base e fra unità previsionali di base e relativi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base.
2. Per gli esercizi finanziari 2014 e successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).