LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 21
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
, nel
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148
, dal
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214
, dal
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135
.
, convertito dalla
legge n. 135 del 2012
, nonché delle ulteriori funzioni amministrative che la Regione intenda loro conservare o conferire;
Ai sensi dell' art. 1, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 ai soli fini di costituire Unioni, ovvero di sciogliere o aggregare quelle esistenti ove necessario, il termine di cui al presente comma è fissato al 20 dicembre 2013.
Ai sensi dell' art. 1, comma 3 della legge regionale n. 23 del 2013 per stipulare o adeguare le convenzioni o gli atti di conferimento di funzioni alle Unioni il termine di cui al presente comma è fissato al 31 marzo 2014.
Ai sensi dell' art. 1, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 per l'avvio delle gestioni associate il termine di cui al presente comma è fissato al 31 marzo 2014.
Ai sensi dell' art. 3, comma 6 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora decorra inutilmente il termine del 31 marzo 2014 senza che le Unioni subentranti a Comunità montane in via d'estinzione abbiano avviato le gestioni associate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge, le Comunità montane non estinte non hanno più accesso ai contributi a valere sul programma di riordino territoriale ed ai contributi di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), fatto salvo quanto previsto, con riguardo all'anno 2014, dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 23 del 2013.
Ai sensi dell' art. 4, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013, al solo fine di salvaguardare le Unioni e le Comunità montane esistenti che hanno avuto accesso nell'anno 2013 ai contributi regolati dal programma di riordino territoriale ed a quelli concessi alle Comunità montane e alle Unioni, oltre alle Unioni coerenti con le norme della presente legge regionale anche i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 potranno accedere ai contributi del programma di riordino territoriale nell'anno 2014.
Ai sensi dell' art. 9, comma 4 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni


