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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 21

MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Capo II
Superamento delle Comunità montane ed articolazione in Unioni di Comuni montani
Art. 8
Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani
1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunità montana, essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono ad approvare lo statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Agli eventuali ulteriori Comuni inclusi nell'ambito ottimale si applicano i commi 9 e 10 dell'articolo 7.
2. Il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana per trasformazione in Unione di Comuni. L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di Comuni montani subentrante alla Comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della Comunità montana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta e, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana, sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione. Qualora aderiscano alla nuova Unione ulteriori Comuni ai sensi del comma 1, ultimo periodo, essa continua ad esercitare le funzioni e i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunità montana per i Comuni montani ad essa aderenti.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto dell'Unione subentrante alla Comunità montana estinta, i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.
4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 3, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.
Art. 9

(modificato comma 1 da art. 3 L.R. 21 novembre 2013, n. 23)

(6)
Superamento delle Comunità montane con subentro di Unioni di Comuni montani
1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle. L'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa. Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d'atto si ha per effettuata.
2. I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino territoriale li include, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono a costituire le Unioni, o ad aderire alle Unioni già esistenti.
3. L'insediamento degli organi delle nuove Unioni o l'elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all'articolo 11. In caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il comma 4 dell'articolo 8.
4. Le Unioni di cui al presente articolo continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi delle preesistenti Comunità montane per i Comuni montani ad esse aderenti.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).
Art. 10
Procedura di ricognizione
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle Comunità montane provvedono alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi svolti, nonché dei rapporti giuridici pendenti delle Comunità montane stesse e la trasmettono alla Regione.
2. In particolare, i presidenti:
a) provvedono ad una revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili ed immobili, con l'indicazione dei vincoli di destinazione d'uso o di vincoli di altra natura che gravano sugli stessi;
b) indicano le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti per conto degli enti locali, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, i rapporti giuridici in corso, con particolare riferimento ai contratti;
c) individuano le passività derivanti da prestiti assunti.
3. Le Comunità montane approvano il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e provvedono all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, anche al fine dell'utilizzo di eventuali avanzi di amministrazione risultanti dal rendiconto, con le modalità di cui all' articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno.
Art. 11
Piano di successione
1. Nel caso di cui all'articolo 9, il presidente della Comunità montana, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di estinzione, predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle seguenti funzioni, compiti, attività:
a) funzioni in materia di agricoltura, difesa del suolo e forestazione;
b) esercizio associato di funzioni di Comuni di cui la Comunità montana risulta responsabile;
c) compiti e funzioni assegnate dai Comuni diverse dalle gestioni associate;
d) altri compiti, funzioni o attività non rientranti nei precedenti, esercitati dall'Ente a beneficio di Comuni o connessi a opere o a servizi realizzati nel territorio comunale a prevalente vantaggio della popolazione di uno o più Comuni;
e) compiti e funzioni che la Comunità montana ha volontariamente assunto per lo sviluppo delle comunità locali o per effetto di convenzioni, accordi, contratti con soggetti pubblici o privati.
2. Il piano di successione e subentro, nel rispetto delle puntuali indicazioni contenute nel decreto di estinzione della Comunità montana, individua distintamente per le funzioni compiti e attività indicati al comma 1:
a) la situazione patrimoniale, parte finanziaria e parte patrimoniale;
b) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall'esercizio di funzioni, compiti e attività di cui al comma 1, o da eventuali atti di programmazione o relativi alla gestione di interventi e progetti realizzati con le risorse del fondo per la montagna o dell'Unione europea;
c) le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie o dagli atti che regolano gli affidamenti di funzioni;
d) i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio di funzioni, compiti e attività;
e) il personale, dipendente dalla Comunità montana, a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio delle funzioni;
f) il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio delle funzioni medesime;
g) il prospetto riassuntivo dei prestiti, ivi inclusi i mutui coperti dal contributo sviluppo e investimenti erogato dallo Stato, distinti per funzioni cui sono connessi.
3. Il piano contiene altresì la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria.
4. Entro il termine di cui al comma 1 la proposta di piano successorio è trasmessa altresì al consiglio della Comunità montana per la presa d'atto, e contestualmente alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il presidente della Regione diffida il presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta, che predispone il piano e provvede agli adempimenti di cui al comma 4 nei trenta giorni successivi alla nomina.
Art. 12

(modificata lett. b) comma 1 da art. 3 L.R. 21 novembre 2013, n. 23)

Ultima seduta del Consiglio comunitario
1. Il Consiglio comunitario nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione ai sensi dell'articolo 9:
a) indica le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione;
b) approva il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso ove possibile ovvero, in attesa che vi provveda il consiglio dell'Unione subentrante, la giunta della Comunità montana approva un verbale di chiusura dell'esercizio finanziario in corso, sentito l'organo di revisione contabile in carica;
c) verifica tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione, da iscrivere a ruolo.
Art. 13

(modificato comma 3 da art. 41 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

Approvazione del piano di successione e provvedimento di estinzione
1. Ricevuta la proposta di piano successorio ai sensi dell'articolo 11, comma 4, i presidenti delle Unioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, procedono senza indugio a convocare la seduta di insediamento del rispettivi Consigli, iscrivendo altresì all'ordine del giorno l'approvazione del piano successorio.
2. Le delibere di approvazione del piano successorio sono tempestivamente trasmesse al presidente della Giunta regionale.
3. Il piano successorio è approvato con decreto del presidente della Giunta regionale che regola la successione anche nelle ipotesi per le quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione del piano a tali enti.
Art. 14
Effetti dell'estinzione
1. Nel caso di cui all'articolo 9, a decorrere dalla data di estinzione della Comunità montana, le Unioni e, ove previsto, i Comuni succedono, ai sensi del piano, nei rapporti, attività e passività, di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo. Le regole della solidarietà attiva e passiva si applicano verso tutti i Comuni partecipanti all'ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai Comuni che, alla data di estinzione della Comunità montana, sono parte dei rapporti in corso o vi hanno partecipato al momento della loro instaurazione, ancorché essi non facciamo parte della Comunità medesima.
2. Gli enti che succedono alla Comunità montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale.
Art. 15
Assegnazione di risorse e continuità amministrativa
1. Il presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione del piano successorio nel caso dell'articolo 9 o con il decreto di estinzione nel caso dell'articolo 8, provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione agli enti subentranti delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta.
2. Il decreto di approvazione del piano successorio nel caso dell'articolo 9, o il decreto di estinzione nel caso dell'articolo 8, costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
3. Copia del decreto è trasmessa dalla Regione al Ministero dell'interno ai fini dell'applicazione agli enti subentranti dell' articolo 2-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 Sito esterno.
Art. 16
Obblighi dei Comuni già facenti parte di Comunità montane
1. Il Comune già facente parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunità montana, e in particolare:
a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la Comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Comunità medesima;
b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato alla Comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;
c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione, nei casi ivi previsti.
2. Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti.
Art. 17
Funzioni delle forme associative montane
1. L'Unione di Comuni montani esercita le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo, della Costituzione Sito esterno e della normativa in favore dei territori montani.
2. Le Unioni subentrate a Comunità montane soppresse sono considerate a tutti gli effetti Unioni di Comuni montani, cui si applica l' articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, indipendentemente dal numero dei Comuni montani che vi appartengono.
Art. 18
Personale delle Comunità montane
1. Il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell'articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della disciplina prevista dall' articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e delle norme definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Entro centottanta giorni dal trasferimento di cui al comma 1 le Unioni subentrate provvedono alla determinazione della dotazione organica definitiva.
3. La Regione Emilia-Romagna avvia un confronto con le organizzazione sindacali rappresentative dei lavoratori per definire i criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo e la promozione di misure per l'ottimale allocazione del personale, ivi comprese quelle di cui al comma 4.
4. La Regione e i suoi enti strumentali e dipendenti, nonché gli enti del Servizio sanitario regionale, in relazione alle rispettive programmazioni del fabbisogno di personale, ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato delle soppresse Comunità montane, in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno.
5. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ai sensi degli articoli 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno è assicurata la continuità nel rapporto di lavoro fino alla scadenza naturale.
6. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle Comunità montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e dell' articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Sito esterno (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sito esterno, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.
7. I processi di mobilità del personale delle preesistenti Comunità montane non rilevano altresì ai fini di cui all' articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 Sito esterno, convertito dalla legge n. 122 del 2010 Sito esterno, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 ai soli fini di costituire Unioni, ovvero di sciogliere o aggregare quelle esistenti ove necessario, il termine di cui al presente comma è fissato al 20 dicembre 2013.

Ai sensi dell' art. 1, comma 3 della legge regionale n. 23 del 2013 per stipulare o adeguare le convenzioni o gli atti di conferimento di funzioni alle Unioni il termine di cui al presente comma è fissato al 31 marzo 2014.

Ai sensi dell' art. 1, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 per l'avvio delle gestioni associate il termine di cui al presente comma è fissato al 31 marzo 2014.

Ai sensi dell' art. 3, comma 6 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora decorra inutilmente il termine del 31 marzo 2014 senza che le Unioni subentranti a Comunità montane in via d'estinzione abbiano avviato le gestioni associate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge, le Comunità montane non estinte non hanno più accesso ai contributi a valere sul programma di riordino territoriale ed ai contributi di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), fatto salvo quanto previsto, con riguardo all'anno 2014, dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 23 del 2013.

Ai sensi dell' art. 4, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013, al solo fine di salvaguardare le Unioni e le Comunità montane esistenti che hanno avuto accesso nell'anno 2013 ai contributi regolati dal programma di riordino territoriale ed a quelli concessi alle Comunità montane e alle Unioni, oltre alle Unioni coerenti con le norme della presente legge regionale anche i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 potranno accedere ai contributi del programma di riordino territoriale nell'anno 2014.

Ai sensi dell' art. 9, comma 4 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni

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