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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 21

MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA

Art. 24

(abrogato comma 3 e modificato comma 6 da art. 31 L.R. 25 luglio 2013, n. 9, modificato comma 2 da art. 3 L.R. 21 novembre 2013, n. 23, aggiunti commi 5 bis e 5 ter da art. 8 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi aggiunti commi 4 bis, 4 ter e 4 quater da art. 10 L.R. 29 luglio 2016, n. 15)

Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni
1. Ai fini della presente legge, il Nuovo Circondario imolese è ricompreso tra le Unioni di Comuni montani.
2. Le Unioni possono accedere ai contributi disciplinati dal programma di riordino territoriale a condizione che, a decorrere dal 31 marzo 2014, tutti i Comuni che ne fanno parte, a prescindere dal numero degli abitanti, abbiano conferito all'ente associativo le funzioni fondamentali secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, primo periodo, salvo quanto previsto dall'articolo 30.
3. abrogato.
4. La gestione associata svolta dall'Unione deve ricomprendere tutte le funzioni, le attività, i compiti e gli atti ricompresi nell'ambito funzionale oggetto della gestione tanto nel caso di funzioni fondamentali quanto nel caso di ulteriori funzioni comunali, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare unità organizzative per sub-ambiti o sportelli decentrati territoriali purché alle dipendenze dell'Unione e compatibilmente con gli obiettivi generali di riduzione della spesa.
4 bis. Le Unioni ricomprendenti Comuni che abbiano formalmente avviato percorsi di fusione ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996 o che ricomprendano Comuni istituiti a seguito di fusione possono beneficiare dei finanziamenti del programma di riordino territoriale per le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, indispensabili per l'accesso ai contributi, anche qualora i suddetti Comuni non partecipino a tali ulteriori gestioni associate. Tali disposizioni si applicano dalla data di presentazione dell'istanza di fusione fino alla conclusione del relativo procedimento legislativo e, in caso di definitiva approvazione della legge regionale di fusione, prosegue per tutto l'anno successivo alla prima elezione degli organi del nuovo Comune.
4 ter. Il Programma di riordino territoriale può altresì prevedere che siano finanziate le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, anche qualora il Comune derivato da una fusione vi partecipi conferendo le relative funzioni gradualmente, entro il primo mandato dalla sua istituzione.
4 quater. Le Unioni ricomprendenti Comuni provvisoriamente retti da un Commissario straordinario o da una Commissione straordinaria ai sensi dell'articolo 144, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono beneficiare dei finanziamenti del programma di riordino territoriale per le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, anche qualora gli stessi non partecipino a tali ulteriori gestioni associate.
5. È presupposto indispensabile, per l'accesso ai contributi, il trasferimento del personale, delle risorse finanziarie e strumentali dei Comuni all'Unione. È altresì necessario che la Giunta dell'Unione sia composta esclusivamente dai sindaci o da un unico assessore per Comune con specifica delega all'insieme delle funzioni conferite all'Unione.
5 bis. Il trasferimento del personale di cui al comma 5 costituisce presupposto indispensabile, ai fini previsti dalla stessa norma, per le unità di personale comunale addette esclusivamente all'espletamento della funzione conferita; il trasferimento di personale, anche a tempo parziale, deve intendersi invece facoltativo per il personale dei Comuni o di alcuni Comuni che svolge ulteriori funzioni non conferite in Unione.
5 ter. Il presupposto di cui al comma 5, in materia di trasferimento del personale comunale e ai fini previsti dalla stessa norma, si intende sussistente qualora le funzioni conferite dai Comuni alle Unioni sono svolte con personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni che ne sono derivate, ed eventualmente con ulteriore personale assunto direttamente dalle Unioni.
6. La durata dei conferimenti di funzioni da parte dei Comuni che sono per legge statale soggetti all'obbligo di gestione associata deve essere a tempo indeterminato, salvo recesso che non potrà intervenire prima di cinque anni, mentre per gli altri Comuni il conferimento deve avere durata di almeno cinque anni.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 ai soli fini di costituire Unioni, ovvero di sciogliere o aggregare quelle esistenti ove necessario, il termine di cui al presente comma è fissato al 20 dicembre 2013.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge regionale n. 23 del 2013 per stipulare o adeguare le convenzioni o gli atti di conferimento di funzioni alle Unioni il termine di cui al presente comma è fissato al 31 marzo 2014.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 per l'avvio delle gestioni associate il termine di cui al presente comma è fissato al 31 marzo 2014.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora decorra inutilmente il termine del 31 marzo 2014 senza che le Unioni subentranti a Comunità montane in via d'estinzione abbiano avviato le gestioni associate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge, le Comunità montane non estinte non hanno più accesso ai contributi a valere sul programma di riordino territoriale ed ai contributi di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), fatto salvo quanto previsto, con riguardo all'anno 2014, dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 23 del 2013.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013, al solo fine di salvaguardare le Unioni e le Comunità montane esistenti che hanno avuto accesso nell'anno 2013 ai contributi regolati dal programma di riordino territoriale ed a quelli concessi alle Comunità montane e alle Unioni, oltre alle Unioni coerenti con le norme della presente legge regionale anche i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 potranno accedere ai contributi del programma di riordino territoriale nell'anno 2014.

Ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni

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