Espandi Indice
Documento vigente: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 21

MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA

Art. 25

(modificato comma 1 da art. 1 L.R. 29 marzo 2013, n. 2, modificato comma 3 da art. 8 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi aggiunto comma 3 bis da art. 11 L.R. 29 luglio 2016, n. 15)

Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni
1. Il programma di riordino territoriale può prevedere l'erogazione di un contributo in misura fissa per le Unioni conformi ai requisiti della presente legge ed un ulteriore contributo che sarà determinato, fatto salvo comunque quanto previsto al comma 6, in base ai criteri stabiliti dal medesimo programma di riordino.
2. Nella determinazione dell'importo del contributo complessivo annuale, sono preferite le gestioni associate di cui all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, a cui partecipano anche i Comuni, aderenti all'Unione, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane.
3. Una speciale premialità è prevista per le Unioni di Comuni ricomprendenti tutti i Comuni dell'ambito ottimale. Il programma di riordino territoriale può introdurre misure incentivanti a favore delle Unioni per l'adesione ad esse dei Comuni dello stesso ambito ottimale non ancora associati, in particolare di quelli montani, al fine di far coincidere l'Unione con il suo ambito territoriale ottimale.
3 bis. Al fine di promuovere la coincidenza dell'Unione col proprio ambito territoriale ottimale nel caso in cui difetti solo l'adesione di fino a tre comuni, il programma di riordino territoriale può consentire a tali Comuni, qualora aderiscano tutti all'Unione, ferma restando la necessità del conferimento delle funzioni indispensabili ai fini dell'accesso ai contributi ai sensi dell'articolo 24, comma 2, di conferire le ulteriori funzioni con gradualità stabilendo che, per i primi tre anni, all'Unione siano finanziate le ulteriori gestioni associate, anche se tali Comuni aderiti successivamente non vi partecipino, o effettuino conferimenti privi del requisito della integralità.
4. Il programma di riordino territoriale determina i casi in cui il contributo o una quota di contributo è riconosciuta e commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi di riduzione dei costi delle gestioni associate rispetto alla somma delle gestioni comunali singole, anche con riguardo ai costi del personale rispetto alle spese complessive di bilancio.
5. Il programma può altresì prevedere che la quantificazione dei contributi tenga conto dell'entità complessiva del bilancio della forma associativa e del volume di risorse conferite dai Comuni all'Unione, della dimensione demografica e territoriale complessiva della forma associativa e dell'eventuale adesione all'Unione del Comune capoluogo.
6. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento degli obiettivi programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di riordino territoriale.
7. Il programma di riordino territoriale può prevedere e disciplinare, altresì, l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi.
8. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 ai soli fini di costituire Unioni, ovvero di sciogliere o aggregare quelle esistenti ove necessario, il termine di cui al presente comma è fissato al 20 dicembre 2013.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge regionale n. 23 del 2013 per stipulare o adeguare le convenzioni o gli atti di conferimento di funzioni alle Unioni il termine di cui al presente comma è fissato al 31 marzo 2014.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 per l'avvio delle gestioni associate il termine di cui al presente comma è fissato al 31 marzo 2014.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora decorra inutilmente il termine del 31 marzo 2014 senza che le Unioni subentranti a Comunità montane in via d'estinzione abbiano avviato le gestioni associate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge, le Comunità montane non estinte non hanno più accesso ai contributi a valere sul programma di riordino territoriale ed ai contributi di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), fatto salvo quanto previsto, con riguardo all'anno 2014, dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 23 del 2013.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013, al solo fine di salvaguardare le Unioni e le Comunità montane esistenti che hanno avuto accesso nell'anno 2013 ai contributi regolati dal programma di riordino territoriale ed a quelli concessi alle Comunità montane e alle Unioni, oltre alle Unioni coerenti con le norme della presente legge regionale anche i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 potranno accedere ai contributi del programma di riordino territoriale nell'anno 2014.

Ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni

Espandi Indice