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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 21

MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 8
Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani
1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunità montana, essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono ad approvare lo statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Agli eventuali ulteriori Comuni inclusi nell'ambito ottimale si applicano i commi 9 e 10 dell'articolo 7.
2. Il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana per trasformazione in Unione di Comuni. L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di Comuni montani subentrante alla Comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della Comunità montana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta e, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana, sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione. Qualora aderiscano alla nuova Unione ulteriori Comuni ai sensi del comma 1, ultimo periodo, essa continua ad esercitare le funzioni e i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunità montana per i Comuni montani ad essa aderenti.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto dell'Unione subentrante alla Comunità montana estinta, i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.
4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 3, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 1, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 ai soli fini di costituire Unioni, ovvero di sciogliere o aggregare quelle esistenti ove necessario, il termine di cui al presente comma è fissato al 20 dicembre 2013.

Ai sensi dell' art. 1, comma 3 della legge regionale n. 23 del 2013 per stipulare o adeguare le convenzioni o gli atti di conferimento di funzioni alle Unioni il termine di cui al presente comma è fissato al 31 marzo 2014.

Ai sensi dell' art. 1, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 per l'avvio delle gestioni associate il termine di cui al presente comma è fissato al 31 marzo 2014.

Ai sensi dell' art. 3, comma 6 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora decorra inutilmente il termine del 31 marzo 2014 senza che le Unioni subentranti a Comunità montane in via d'estinzione abbiano avviato le gestioni associate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge, le Comunità montane non estinte non hanno più accesso ai contributi a valere sul programma di riordino territoriale ed ai contributi di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), fatto salvo quanto previsto, con riguardo all'anno 2014, dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 23 del 2013.

Ai sensi dell' art. 4, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013, al solo fine di salvaguardare le Unioni e le Comunità montane esistenti che hanno avuto accesso nell'anno 2013 ai contributi regolati dal programma di riordino territoriale ed a quelli concessi alle Comunità montane e alle Unioni, oltre alle Unioni coerenti con le norme della presente legge regionale anche i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 23 del 2013 potranno accedere ai contributi del programma di riordino territoriale nell'anno 2014.

Ai sensi dell' art. 9, comma 4 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni

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