LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 132 del 26 luglio 2012
Art. 17
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1992
1.
I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1992, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno) sono sostituiti dal seguente:
"1. Il segretario generale dell'Autorità di bacino del Reno di cui all'articolo 8 dell'intesa interregionale citata all'articolo 1 è nominato dal Comitato istituzionale tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione con qualifica di livello dirigenziale e resta in carica cinque anni ovvero fino alla data antecedente di cessazione dell'Autorità di bacino. Al segretario spetta la retribuzione fissata presso l'ente di appartenenza.".