LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 132 del 26 luglio 2012
Art. 26
Rimessione in termini
1. Ai soggetti assegnatari dei finanziamenti nell'ambito della programmazione di edilizia scolastica 2010 di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica), che dimostrino di non aver rispettato il termine di cui all'articolo 3, comma 2 della legge stessa per motivate esigenze connesse con il sopravvenire di vincoli finanziari contenuti nella normativa statale e regionale, può essere concessa la rimessione in termini fino al 31 dicembre 2012.