Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 01/08/2017 | |
2. | ![]() | 26/07/2012 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024
LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'
ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 1 agosto 2017, n. 18 L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 26
Rimessione in termini
1.
Ai soggetti assegnatari dei finanziamenti nell'ambito della programmazione di edilizia scolastica 2010 di cui alla
legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica), che dimostrino di non aver rispettato il termine di cui all'articolo 3, comma 2 della legge stessa per motivate esigenze connesse con il sopravvenire di vincoli finanziari contenuti nella normativa statale e regionale, può essere concessa la rimessione in termini fino al 31 dicembre 2012.