LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 2
DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E TRIBUTARIA. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 21 DEL 2012, N. 15 DEL 2012 E N. 13 DEL 2007
BOLLETTINO UFFICIALE n. 79 del 29 marzo 2013
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012
1.
Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) dopo le parole
"possono essere concessi"
sono inserite le seguenti:"contributi per le spese di funzionamento, come già disciplinati dall'articolo 7 bis dell'abrogata legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), nonché".
2.
Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012 le parole
"uguale per tutte"
sono sostituite con la seguente"per".
3.
Dopo l'articolo 30 delle legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente articolo:
"Art. 30 bis
Norma finanziaria
1. Per l'anno 2013, agli oneri previsti dagli articoli 23 e 27 si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.2.1.2010 - Funzionamento delle Comunità montane, e 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale, della parte spesa del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2013, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, variazioni compensative alla parte spesa del bilancio, di competenza e di cassa, fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base e fra unità previsionali di base e relativi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base.
2. Per gli esercizi finanziari 2014 e successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).".