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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E TRIBUTARIA. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 21 DEL 2012, N. 15 DEL 2012 E N. 13 DEL 2007

BOLLETTINO UFFICIALE n. 79 del 29 marzo 2013

Art. 1
1.
Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) dopo le parole
"possono essere concessi"
sono inserite le seguenti:
"contributi per le spese di funzionamento, come già disciplinati dall'articolo 7 bis dell'abrogata legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), nonché".
2.
Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012 le parole
"uguale per tutte"
sono sostituite con la seguente
"per".
3.
Dopo l'articolo 30 delle legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente articolo:
"Art. 30 bis
Norma finanziaria
1. Per l'anno 2013, agli oneri previsti dagli articoli 23 e 27 si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.2.1.2010 - Funzionamento delle Comunità montane, e 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale, della parte spesa del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2013, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, variazioni compensative alla parte spesa del bilancio, di competenza e di cassa, fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base e fra unità previsionali di base e relativi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base.
2. Per gli esercizi finanziari 2014 e successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).".

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