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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E TRIBUTARIA. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 21 DEL 2012, N. 15 DEL 2012 E N. 13 DEL 2007

BOLLETTINO UFFICIALE n. 79 del 29 marzo 2013

Art. 3
1.
Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009. Primo provvedimento generale di variazione) le parole
"con decorrenza 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2010, rinnovabile per il triennio successivo"
sono sostituite dalle parole
"di durata triennale".

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