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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 3

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 5 (NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 80 del 29 marzo 2013

Art. 4
Inserimento degli articoli 4 bis e 4 ter nella legge regionale n. 5 del 2005
1.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2005 sono inseriti i seguenti:
"Art. 4 bis
Disposizioni su terapie assistite dagli animali
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare e in accordo con il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti dagli animali presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, detta linee guida per definire:
a) l'ambito e le modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con gli animali;
b) i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati;
c) le figure professionali coinvolte nei programmi di attività e terapia assistita con gli animali e la loro formazione.
Art. 4 ter
Accessibilità degli animali di affezione in strutture di cura
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.".

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