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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 marzo 2013, n. 3

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 5 (NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 80 del 29 marzo 2013

Riferimenti attivi - norma che modifica:

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005
Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005
Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2005
Art. 4 - Inserimento degli articoli 4 bis e 4 ter nella legge regionale n. 5 del 2005
Art. 5 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005
Art. 6 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005
Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 5 del 2005
Art. 8 - Disposizioni finali
Art. 9 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale), è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Definizione di animale di affezione
1. Ai fini della presente legge, per animale di affezione s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
a) gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti;
b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 Sito esterno e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.".
Art. 2
1.
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è sostituita dalla seguente:
"a) a rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;".
2.
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è sostituita dalla seguente:
"d) fermo restando quanto previsto dalle lettere a), b) e c), a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi;".
3. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è abrogata.
4.
Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è inserita la seguente:
"f bis) a garantire un ricovero i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i reparti di ricovero ordinario dei canili e gattili autorizzati sul territorio regionale.".
5.
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2005 è inserito il seguente:
"2 bis. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.".
Art. 3
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2005 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione assembleare competente, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e i requisiti di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.".
Art. 4
Inserimento degli articoli 4 bis e 4 ter nella legge regionale n. 5 del 2005
1.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2005 sono inseriti i seguenti:
"Art. 4 bis
Disposizioni su terapie assistite dagli animali
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare e in accordo con il Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti dagli animali presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, detta linee guida per definire:
a) l'ambito e le modalità di applicazione delle attività e terapie assistite con gli animali;
b) i protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati;
c) le figure professionali coinvolte nei programmi di attività e terapia assistita con gli animali e la loro formazione.
Art. 4 ter
Accessibilità degli animali di affezione in strutture di cura
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.".
Art. 5
1.
Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 è sostituito dal seguente:
"3. Chi esercita le attività economiche riguardanti animali di affezione di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività, indicando la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole espresso dal Servizio veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attività, sulla base dei requisiti minimi previsti dai regolamenti attuativi della presente legge.".
Art. 6
1.
Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005 dopo le parole
"colombi liberi urbani"
sono inserite le seguenti:
", predisposti dalle Province".
Art. 7
1.
L'articolo 14 della legge regionale n. 5 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro.
3. Una quota almeno pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative è destinata alla diffusione, all'applicazione e alla realizzazione dei principi e delle finalità di cui alla presente legge.
4. Con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche coinvolgendo i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, presenta alla competente Commissione assembleare una dettagliata relazione che fornisce informazioni sul numero di sanzioni irrogate, sulla tipologia delle violazioni accertate, sull'ammontare dei proventi riscossi e sulle attività finanziate o realizzate mediante l'impiego dei proventi stessi.".
Art. 8
Disposizioni finali
1. Per il tempo necessario all'adeguamento strutturale previsto dall'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2005 è concessa una deroga certificata dagli organi competenti, comunque non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le indicazioni tecniche previste dall'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2005 sono emanate dalla Giunta nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le linee guida di cui all'articolo 4 bis, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2005 sono definite dalla Giunta nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La disciplina prevista all'articolo 4 ter, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2005 è emanata dalla Giunta nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. In tutta la legge regionale n. 5 del 2005, tranne che nel comma 1 dell'articolo 1, le parole "da compagnia" sono sostituite dalle parole "di affezione".
Art. 9
Norma finanziaria
1. La Regione, per fare fronte agli ulteriori oneri derivanti alle amministrazioni comunali causati dall'abbandono o dalla rinuncia alla proprietà da parte dei cittadini che non riescano a soddisfare i requisiti imposti dalla presente legge, prevede trasferimenti a favore delle amministrazioni stesse con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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