LEGGE REGIONALE 24 maggio 2013, n. 4
REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA HOBBISTICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999 N. 12 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 ), ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1984, N. 21 (DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2011, N. 1 (PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Norma finale
1. Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di Giunta regionale prevista all'articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 in materia di tesserino identificativo, ogni Comune nel quale già esista od ove si intenda istituire una manifestazione comunque denominata con la presenza di hobbisti, provvede ad adeguare tale disciplina alla presente legge.