LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5
NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 4 luglio 2013
Art. 3
Contributi
1. La Regione, al fine di realizzare gli interventi previsti, può concedere contributi ai soggetti attuatori per le attività definite nel piano integrato di cui all'articolo 2, nel rispetto delle norme di settore.
2. Le forme di premialità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono stabilite nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue).