LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5
NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 4 luglio 2013
Art. 4
Misure in materia sanitaria di carattere sperimentale
1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d'azzardo patologico, la Giunta regionale può promuovere lo svolgimento da parte delle Aziende sanitarie di iniziative, a carattere sperimentale, nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico e patologie correlate.
2. Tali iniziative possono essere realizzate su più livelli e possono consistere in interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
3. Nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono essere promossi e attivati interventi sperimentali di trattamento, anche di tipo residenziale, e la costituzione di strutture specialistiche monotematiche.
4. Tali interventi sperimentali possono altresì riguardare la formazione e l'aggiornamento specialistico degli operatori sociali e socio-sanitari dediti all'assistenza delle persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico.