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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5

NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 181 del 4 luglio 2013

Art. 5
Funzioni di Osservatorio regionale
1. La Regione esercita le funzioni di Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo al fine di monitorarne gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche.
2. Le funzioni di osservatorio regionale comprendono:
a) lo studio e il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
b) la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;
c) l'individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte nell'ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all'articolo 2.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di osservatorio regionale.
4. Lo svolgimento delle funzioni di Osservatorio di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

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