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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5

NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE

Art. 3
Contributi
1. La Regione, al fine di realizzare gli interventi previsti, può concedere contributi ai soggetti attuatori per le attività definite nel piano integrato di cui all'articolo 2, nel rispetto delle norme di settore.
2. Le forme di premialità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono stabilite nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue).

Note del Redattore:

(Ai sensi dell'art. 48, comma 5 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 l'applicazione del comma 2 bis alle sale da gioco e alle sale scommesse è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18, di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative.)

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